Ridurre la TARSU è possibile

Ridurre la TARSU è possibile

Interveniamo sugli sprechi e studiamo un’imposta proporzionale all’inquinamento effettivamente prodotto.

RIDURRE LA TARSU E’ POSSIBILE

La tassa raccolta rifiuti, fino a che non si trasformerà in tariffa, deve sempre coprire interamente i costi di gestione del servizio. Questo significa che se l’Amiat ha servizi troppo dispendiosi la Tarsu rimane alta.
Di seguito elenco alcuni punti da considerare per avere una informazione adeguata:
– i costi complessivi sono coperti e suddivisi fra una quota fissa per utenze domestiche e non domestiche, una quota variabile per utenze domestiche e non domestiche e una quota di incentivo per la raccolta differenziata delle utenze domestiche come disposto dal DPR 158/99
– la quota fissa e la quota variabile sono determinati dal gestore del servizio, cioè Amiat
– nel calcolo della tariffa delle utenze non domestiche la scelta del coefficiente Kc e Kd dovrebbe essere fatta facendo riferimento ai valori minimi e massimi previsti nell’allegato 1 del Dpr 158/99
– si dovrebbero adottare per ciascuna categoria dei coefficienti idonei a contenere il più possibile le variazioni rispetto alle tariffe dell’anno precedente
– una campionatura e pesatura puntuale sulle utenze domestiche è stata effettuata sui diversi tipi di nuclei famigliari nel 2003 e quindi i dati non sono presunti ma reali; conseguentemente il costo della Tarsu non può essere messo in discussione al rialzo a seguito di eventuali modifiche al ribasso dei coefficienti di calcolo delle utenze non domestiche, ma deve derivare da una riorganizzazione del servizio
– la differenza dei coefficienti Kc e Kd applicati dall’Amiat rispetto a quella dei parametri stabiliti dal DPR 158/99 è spropositata. Ad esempio si arriva anche a quota 147 per giorno settimanale per il Kc dei banchi di vendita alimentari all’aperto (quando il Kc del DPR varia da 3,5 a 6,92)
Nel luglio 2008 su questa tema è stato presentato un ricorso al Tar:
1. L’obiettivo è arrivare ad utilizzare il coefficiente di calcolo minimo previsto dal DPR 158/99
2. Il ricorso si basa sul Dlgs 507/93 che si occupa della tassa per lo smaltimento rifiuti. Esso sottolinea, tra l’altro, che:
– le tariffe sono stabilite moltiplicando il costo di smaltimento per metro quadro per uno o più coefficienti qualitativi e quantitativi
– ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento
3. Oltre all’incompetenza esiste violazione di legge per carenza di motivazione (Dlgs 507/93) in quanto né nella delibera né nella relazione tecnica dell’Amiat è possibile comprendere quale sia il costo per unità di superficie e quale sia il calcolo per giungere alla tassa per ogni categoria di utenza
4. I coefficienti (fisso e variabile) devono essere studiati ed approvati in sede di stesura del Regolamento Comunale (ex art. 68 DLgs 597/93) e devono essere motivati in quanto determinano le differenti tariffe per ogni categoria di utenza. Una volta stabiliti i coefficienti, questi devono rimanere tali.
5. La variazione delle tariffe avviene in relazione all’aumento dei costi del servizio di raccolta rifiuti e la Giunta o l’Amiat non possono variare tutti gli anni aumentando discrezionalmente le tariffe ad una categoria o all’altra
6. La riduzione del 50% per alcuni soggetti, rispetto al 2007, è ammissione di errore fatto dall’Amministrazione negli anni passati a discapito di queste categorie
7. Molti Comuni della provincia di Torino hanno adottato i coefficienti minimi del DPR 158/99 per evitare discriminazioni e non hanno subito lagnanze dall’utenza
8. Il Consiglio di Stato ha già dato supporto a quanto esposto con la sentenza n. 5137/04
9. Per l’applicazione della tariffa si deve fare riferimento al DPR 158/99; lo dice la DGR del 1/7/2002
10. Le categorie tariffarie per le utenze domestiche sono articolate in base al DPR 158/99 come sottolinea anche la DGR del 1 luglio 2002 n. 42-6471
11. La Città ha ritenuto non prioritaria la misurazione puntuale dei rifiuti non domestici sul territorio, ma ha solo attualizzato, supponendoli, i parametri
12. La misurazione sulle utenze domestiche è invece puntuale; pertanto la tariffa applicata è oggettiva e quindi non potrà essere rialzata in caso di revisione delle utenze non domestiche
Il ricorso fu respinto, ma a qualcosa è servito se ora l’Amiat farà misurazioni puntuali su alcune categorie di utenti sui rifiuti conferiti nei cassonetti. Inoltre l’aumento dopo il 2009 non è mai stato superiore al 4%.
Infine alcuni dati:
Il costo complessivo sostenuto dalla Città per il 2007 è di 156.161.786 euro
Il costo complessivo sostenuto dalla Città per il 2008 è di 167.441.722 euro (+ 7,22%)

Nel 2007 il costo è stato attribuito alla parte fissa per il 62,1% e per la parte variabile al 37,9%
Nel 2008 il costo è stato attribuito alla parte fissa per il 56% e per la parte variabile al 44%

Nel 2007, per le utenze non domestiche, le tariffe aumentarono rispetto al 2006 dal + 2% al + 20%
Nel 2008, per le utenze non domestiche, le tariffe sono aumentate rispetto al 2007 dal + 6% al + 15%

Nel 2008 la copertura della Tarsu rispetto al costo complessivo è dell’86% per le utenze non domestiche e quindi passibile di ulteriori aumenti negli anni successivi (obiettivo 100% di copertura). E’ necessario definire con precisione i coefficienti e sarebbe utile parametrarli al minimo previsto per ciascuna categoria dal Dlgs 158/99.

Nel 2007 alcune categorie (ad esempio locali vendita al minuto di beni alimentari, locali di vendita al minuto di beni non alimentari, sale da ballo,…) hanno subito aumenti del 2%; altre categorie (ad esempio ristoranti) del 20%
Nel 2008 alcune categorie (ad esempio banchi all’aperto non alimentari) non hanno subito aumenti; altre categorie (ad esempio banchi all’aperto alimentari) del + 15%

Nel 2007 i locali di vendita al minuto di beni alimentari e i locali di vendita al minuto di beni non alimentari hanno subito aumenti uguali.
Nel 2008 i locali di vendita al minuto di beni alimentari subiscono un aumento di quasi il + 9%, mentre i locali di vendita al minuto di beni non alimentari non subiscono aumenti + 0%.

Alcuni esempi di coefficienti:
DPR 158/99 (coeff. Kd) Città di Torino
– Alberghi con ristorante minimo 9,85 – max 13,45 18,9
– Pizzerie, Ristoranti, pub minimo 45,67 – max 78,97 89,28
– banchi di mercato generi alimentari minimo 28,70 – max 56,78 153,39
– edicole minimo 9,08 – max 14,78 16,30
– ospedali minimo 8,81 – max 10,55 31,85

Paragoni con altro Comune – dati 2007:

– Pianezza: per un banco all’aperto non alimentare
36 mq 52 giorni/anno di occupazione tassa è 0,01 euro/giorno/mq
totale annuo = 21,62 euro
(compreso tributo provinciale 5% e Iva 10%)
– Torino: per un banco all’aperto non alimentare
10 mq 52 giorni/anno di occupazione tassa è 0,25220 euro/g/mq
totale annuo = 137 euro
(compreso tributo provinciale)

Tarsu/Tia deve coprire per legge il 100% del costo del servizio; oggi è all’86%. Quindi potenzialmente ci saranno ancora aumenti notevolissimi e se si dovesse passare a tariffa, senza più proroghe, l’aumento sarebbe insostenibile.
Per evitarlo: coefficienti adeguati, misurazioni puntuali, cambio del sistema di raccolta, meno sprechi da parte di Amiat.