“Richiesta modifica al T.U. sull’immigrazione D.lgs 286/98 al Codice Penale” – ordine del giorno

“Richiesta modifica al T.U. sull’immigrazione D.lgs 286/98 al Codice Penale” – ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Torino,

Premesso che

– la sicurezza dei cittadini deve essere ai primi posti nell’agenda politica di qualunque amministrazione

– l’immigrazione è un fenomeno in grande crescita e, se non controllato, rischia di minare le basi, ancora solide, su cui poggia la nostra società;

– i cittadini torinesi sono molto attenti alle azioni che l’Amministrazione Comunale compie a sostegno del diritto/valore di essere sicuri;

– nel 1987 i detenuti stranieri erano il 12% della popolazione carceraria ed oggi, nel 2006, sono oltre il 50%;

– non esiste il diritto, per nessuno, di occultare la propria identità, men che meno nelle persone che chiedono ospitalità alla nostra nazione;

– occultare la propria identità significa commettere un reato;

– tanti cittadini immigrati auspicano maggiore legalità proprio per evitare che si faccia di tutta l’erba un fascio;

– negli ultimi mesi si assiste impotenti all’escalation dell’occultamento di identità da parte di persone extracomunitarie che, per continuare a delinquere senza incorrere nelle giuste sanzioni, si abradono i polpastrelli con l’acido muriatico (o altro), alterano o mutilano le creste papillari eliminando così le impronte digitali;

– non ottemperare al decreto di espulsione è un reato;

Preso atto

– delle proposte del sostituto procuratore della Repubblica Padalino che, nel rispetto del suo ruolo e dell’art. 101 della Costituzione, ha chiesto un intervento legislativo per avere più strumenti legislativi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria onde aiutare i cittadini ad essere più sicuri;

– che nell’impianto legislativo italiano esistono molte garanzie a favore dei delinquenti e molte meno nei confronti di chi subisce il reato;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE A

– chiedere al Governo nazionale ed al Parlamento di modificare il DLgs 286/98 e smi (punti sottostanti da 1 a 6) ed il Codice Penale e di Procedura Penale (punti sottostanti da 7 a 10) inserendo i seguenti punti:

1.    che lo straniero che chieda il permesso di soggiorno debba essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici;

2.    che lo straniero che richieda il rinnovo del permesso di soggiorno debba essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici;

3.    che il permesso di soggiorno non sia concesso o rinnovato allo straniero che nei 5 anni precedenti sia stato condannato, senza il beneficio della condizionale, per uno dei reati elencati negli artt. 380 e 381 del c.p.p.;

4.    che il permesso di soggiorno sia revocato per la durata di 5 anni dall’esecuzione della pena per lo straniero che compia i reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p.;

5.    che chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, agevoli, favorisca, consenta, al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, la permanenza dello straniero in violazione del DLgs 268/98 e smi sia punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa di 5.160 euro per ogni straniero che ha agevolato, consentito, favorito nella permanenza in Italia;

6.    che lo straniero che, a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisca documento di identificazione ovvero il permesso di soggiorno sia sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici e possa essere accompagnato negli uffici di PS e ivi trattenuto per almeno 48 ore;

7.    che chiunque attesti o dichiari falsamente la sua identità ad un pubblico ufficiale o all’autorità giudiziaria sia punibile con la reclusione da uno a sei anni;

8.    che chiunque, interrogato sulla propria identità, sul proprio stato o su altre qualità della propria o altrui persona, faccia mendaci dichiarazioni sia punibile con la reclusione fino a due anni;

9.    che chiunque alteri o mutili le creste papillari dei polpastrelli delle mani o di altre parti del corpo, proprie o altrui, utili all’identificazione o all’accertamento di qualità personali proprie o di altri sia punito con la reclusione da 1 a 6 anni;

10. che l’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia accertata l’identità fisica della persona ovvero quando la stessa, in modo fraudolento, abbia impedito la propria identificazione.

Andrea TRONZANO