“Attività di acconciatori” – intervento in aula

“Attività di acconciatori” – intervento in aula

La risposta è soddisfacente.

Volevo ancora chiederle se vengono rispettati i giorni di chiusura, perché mi risulta che si continui a tenere aperto nonostante i divieti. Inoltre, le chiederei se viene rispettato l’orario settimanale, che non deve superare le 48 ore; così come se vengono rispettate le 9 ore di apertura previste dal lunedì al giovedì e le 10 ore e mezza nei giorni di venerdì e sabato, perché mi risulta che non vengano rispettate queste regole.

Quindi, in questo senso, la invito, come giustamente ha provveduto a fare, ad intensificare questi controlli, perché queste attività abusive creano notevoli problemi a chi fa questo mestiere in maniera legale e lecita e, soprattutto, creano un danno economico nel momento in cui tengono aperto oltre il consentito. Quindi le chiederei un’attenzione maggiore.

testo

INTERPELLANZA: “ATTIVITÀ DI ACCONCIATORI” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE TRONZANO IN DATA 6 NOVEMBRE 2008.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016), è stato approvato il “Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista”.

CONSIDERATO CHE

–        l’ordinanza sindacale n. 2162 del 9 maggio 2008, in merito all’orario di apertura all’utenza degli esercizi di acconciatore ed estetica, stabilisce che:

–        è obbligatoria la chiusura nei giorni di domenica e in quelli festivi;

–        è fatta salva la possibilità di autorizzazione comunale per l’apertura facoltativa nei giorni di domenica o festivi, in occasione di particolari eventi, in eccedenza all’orario normale;

–        è comunque consentita l’apertura festiva nelle giornate in cui tale facoltà è prevista per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa;

–        la prosecuzione della sperimentazione dell’apertura facoltativa nelle giornate domenicale e festiva delle attività di estetica è consentita fino al 31 dicembre 2008, con una fascia oraria non superiore a 5 ore da rendere nota al pubblico mediante l’indicazione sull’apposito cartello riportante l’orario dell’esercizio;

–        ciascun esercizio determina liberamente l’orario di apertura, rispettando comunque il limite massimo di 48 ore settimanali;

–        l’orario giornaliero di apertura non deve superare le 9 ore nei giorni dal lunedì al giovedì e le 10 ore e mezza nei giorni di venerdì e sabato e deve essere contenuto tra le ore 8.00 e le ore 22.00;

–        è possibile effettuare l’orario continuato, senza interruzione a metà giornata;

–        per l’ultimazione del lavoro in corso, a condizione che la porta d’accesso all’esercizio resti chiusa, è consentita una tolleranza, oltre l’orario autorizzato, di mezz’ora per gli acconciatori e di un’ora per gli estetisti.

–        nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile anche dall’esterno, durante l’apertura dell’esercizio stesso, un cartello riportante l’orario di attività praticato;

–        sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;

–        il “Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista” stabilisce all’articolo 3 che i requisiti per esercitare l’attività sono che:

–        per ogni sede dell’impresa esercente l’attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente direttore tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa;

–        il soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell’azienda deve accettare l’incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla dichiarazione di inizio attività e garantire la presenza nell’esercizio durante l’orario di apertura. In caso di assenza per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo;

–        un’impresa può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. In caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell’impresa.

RILEVATO

che sul nostro territorio, hanno aperto nuove attività di acconciatori ed estetisti gestiti, in prevalenza, da cittadini di nazionalità cinese;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1)      se queste nuove attività rispettano i requisiti così come previsto dal Regolamento all’articolo 3;

2)      se queste nuove attività rispettano i requisiti così come previsto dall’ordinanza sindacale;

3)      quali sono attualmente gli strumenti adoperati per il controllo affinché il Regolamento e l’ordinanza sindacale vengano rispettate.