“Statuto Città di Torino – Modifica dell’art. 2 “Finalità del Comune”” – delibera

“Statuto Città di Torino – Modifica dell’art. 2 “Finalità del Comune”” – delibera

Deliberazione del  consiglio comunale

Oggetto: Statuto della Città di Torino – Modifica dell’art. 2 “Finalità del Comune” con aggiunta al comma 1 di un comma sub 1 bis e sub 1 ter; Modifica del Titolo VI con l’aggiunta dell’art. 73 “Servizio di Polizia Municipale”.

Proposta dai Consiglieri Comunali

Visti

Il titolo V – Art. 114 della Costituzione;

Il DLgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali – Art. 6 e art. 42

L’art. 78 dello Statuto della Città di Torino;

L’art. 2 dello Statuto della Città di Torino intitolato “Finalità del Comune”;

Il titolo VI “Servizi pubblici” che prevede gli articoli 71 e 72;

Premesso che

durante la discussione avvenuta nella Commissione si è evidenziata la necessità per la Città di Torino di attivare un percorso di risoluzione del “problema sicurezza” e che in questa legislatura numerose forze politiche, della maggioranza e dell’opposizione, hanno sottoposto all’Amministrazione Comunale, attraverso mozioni o ordini del giorno, numerose proposte al riguardo; tutta l’Amministrazione Comunale è concorde a fornire agli Amministratori le ragioni giuridiche, da affiancare alla legge in vigore, sufficienti per poter deliberare ed investire nella risoluzione del problema; si è inoltre sicuri che sia necessario dare alla cittadinanza segnali inequivocabili rispetto all’attenzione che l’Amministrazione concede al problema della sicurezza e della difesa legittima; che, a seguito della Legge 65/1986, gli addetti del corpo di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti e che quindi esiste la necessità di fornire loro chiari e inequivocabili indirizzi politici e amministrativi;

preso atto che

la cittadinanza, in alcune zone della Città, ha raggiunto livelli di elevata esasperazione ed ha manifestato, attraverso cortei e iniziative, la volontà di non rassegnarsi a subire passivamente il fenomeno della criminalità diffusa;

il Sindaco della Città ritiene, con dichiarazione rilasciata nel Consiglio Comunale del 2 ottobre u.s., non debbano esistere zone franche;

la materia dell’ordine pubblico è competenza esclusiva della legge nazionale, ma che la legge 65/1986 all’art. 1 dice che i Comuni svolgono le funzioni di polizia locale attraverso il corpo di polizia municipale; all’art. 2 che il Sindaco, o un assessore da lui delegato, impartisce le direttive e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti; la medesima legge cita inoltre all’articolo 3, la possibilità per gli addetti al servizio di polizia municipale di collaborare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità; l’art. 5 comma 4 dice che nell’esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale della polizia municipale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese tra le dette autorità e il Sindaco.

Tutto ciò premesso;

Il Consiglio Comunale delibera

Di approvare la modifica dell’art. 2 dello Statuto della Città che dice:
Articolo 2 – Finalità del Comune
  1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
    1. tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
    2. contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
    3. realizzare un equilibrato sviluppo economico della città;
    4. promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate ad una città accessibile, mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l’integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta dei cittadini e previa ampia consultazione;
    5. tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale e assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi;
    6. agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;
    7. tutelare l’ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
    8. valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;
    9. valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l’autonomia, e stimolare l’iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l’associazionismo;
    10. operare per la promozione e la tutela del pluralismo dell’informazione nella realtà torinese;
    11. contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione e unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto. A tal fine, il Comune sviluppa i propri rapporti con l’Unione Europea e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche.

aggiungendo al comma 1 “Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:” il comma sub 1 bis: “opera per responsabilizzare tutti i cittadini al rispetto delle leggi” ed il comma sub 1 ter: “garantire la sicurezza dei cittadini attraverso l’applicazione di tutti gli strumenti legislativi utili”;

Di approvare l’aggiunta al titolo VI “Servizi Pubblici”

TITOLO VI – SERVIZI PUBBLICI

Articolo 71 – Principi generali
  1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
  2. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell’ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità dell’erogazione in condizioni di uguaglianza.
  3. Per i servizi a carattere sovracomunale, il Comune può anche avvalersi di convenzioni, accordi di programma o consorzi.
  4. Alle modalità di gestione dei servizi pubblici, individuate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
  5. Lo Statuto e gli atti fondamentali degli enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici locali sono approvati dal Consiglio Comunale.
  6. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli Amministratori degli enti strumentali per la gestione di servizi pubblici locali, o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società, sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto, che disciplina anche il rapporto fra il Consiglio Comunale e i nominati.
  7. Salvo il caso di gestione in economia, il Comune svolge esclusivamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.
  8. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, il Comune svolge, altresì, attività di regolazione, diretta ad assicurare la regolarità, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l’universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.
  9. Nella organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
  10. Il Comune può, altresì, gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall’Unione Europea.
Articolo 72 – Agenzia per i Servizi Pubblici Locali
  1. Il Consiglio Comunale può istituire un’Agenzia che supporti gli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, relativamente ai servizi pubblici locali, gestiti attraverso enti strumentali, società per azioni a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi.
  2. L’Agenzia per i Servizi pubblici locali predispone annualmente una relazione tecnico – finanziaria e sull’operatività degli enti strumentali, delle società per azioni a partecipazione comunale, dei consorzi e dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali. Tale relazione è consegnata ai Consiglieri Comunali, ed è oggetto di discussione all’interno della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, ai sensi del precedente art. 36.
  3. Il provvedimento deliberativo istitutivo dell’Agenzia disciplinerà, altresì, la struttura, le modalità operative e le funzioni dell’Agenzia medesima.
  4. Sono altresì accessibili all’Agenzia i documenti e le informazioni accessibili ai Consiglieri Comunali, a norma dell’art. 28, comma 4, del presente Statuto.

dell’articolo 73 dedicato al: “Servizio di polizia municipale” che cita

“1. Il Comune esercita le funzioni di polizia locale. A tal fine è istituito il corpo di polizia municipale. 2. La polizia municipale è al servizio dei cittadini. La legge ed i regolamenti disciplinano le funzioni, i compiti e l’organizzazione.”