Aree pedonali vietate ai disabili – Il Giornale del Piemonte

Aree pedonali vietate ai disabili – Il Giornale del Piemonte

Tronzano solleva il caso dopo le segnalazioni dei portatori di handicap. «E contro la legge»

Per il Comune i portatori di handicap non possono circolare, o peggio sostare, nelle aree perdonali, mentre per il ministero questo non solo è possibile, ma è stabilito per legge. La disputa, in punta di diritto, è di quelle da far venire diritti i capelli, ma in realtà è un baco tipicamente italiano: due norme che stabiliscono principi uguali e contrari. Non ci credete? Per capirci, ahinoi, occorre addentrarsi nelle pieghe del diritto una noia mortifera – come ha fatto il consigliere comunale Andrea Tronzano, al quale è stata segnalata l’anomalia di un’ordinanza comunale che «vieta la sosta e la circolazione nelle aree pedonali» per coloro che espongono il tagliando dei disabili pur in presenza del decreto 503/2006 che all’articolo 11 comma 3 stabilisce il principio opposto, consentendo di circolare nelle aree pedonali urbane. In altre parole a un disabile motorio che volesse essere accompagnato davanti a un negozio di via Garibaldi è negato questo diritto. Insomma: eccolo qui un altro caso di scuola di norme che stabiliscono principi identici ma di segno opposto e che in questo caso colpisce i disabili i quali sono stati esclusi dalle categorie di coloro che possono «circolare e sostare» nelle aree pedonali.
E allora andiamo a vedere che cosa stabilisce l’articolo 11 del decreto ministeriale 506 – «circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili» che dopo una pappardella iniziale di due commi, al terzo stabilisce che «la circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità».Un principio abbastanza chiaro, ma evidentemente non chiarissimo per il dirigente comunale che nell’ordinanza 4889 del 31 dicembre 2014 (quella di riordino del rilascio delle 10 tipologie di permessi, rosso, verde, contrassegno invalidi, viola, argento, fotocine, arancione, disco, blu, lilla) scrive che questi ultimi il contrassegno consente il transito nelle Zone a Traffico Limitato della Città; consente il transito nelle vie e corsie riservate in Ztl: consente il transito nelle aree verdi pubbliche, «con l’osservanza dei diversi limiti di velocità stabiliti all’interno di ognuna». Scrive anche che il tagliando consente la sosta nei posti riservati ai disabili nei p archeggi pubblici e sul sedime stradale cittadino senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario, anche nelle zone a traffico limitato della Città «e nelle zone ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (disco orario), ove esistono spazi di sosta predisposti o in deroga ad altre limitazioni della sosta». Il problema sorge dopo: cioè quando scrive, nell’ultimo passaggio che il permesso rilasciato ai disabili «non consente il transito e la sosta nelle aree pedonali poste all’interno e all’esterno della Ztl». Quella dei disabili è però soltanto la punta dell’iceber per quanto riguarda il riordino dei permessi. Prendiamo ad esempio quello blu? Ovvero quello rilasciato alle forze dell’ordine e alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile «per l’esercizio delle funzioni a Torino» ma anche ad «appartenenti ai Servizi di Sicurezza Nazionale». Ebbene: nessuna di queste categorie potrà transitare nelle vie riservate al mezzo pubblico (ad esempio via XX settembre). Ora: vela la immaginate un’auto dei carabinieri in borghese che insegue un rapinatore ma che si deve fermare di fronte al divieto? Sembra assurdo ma è così. E non basta: anche i medici del servizio sanitario nazionale in servizio non potranno transitare nelle vie riservate al mezzo pubblico, così come agli esercizi commerciali di prodotti freschi. Quindi chi per doveri istituzionali avrà la necessità di raggiungere il Comune, per esempio non potrà più transitare in via Pietro Micca o in via XX settembre. «Va bene che può essere inteso come un privilegio, ma la mobilità per chi svolge attività pubblica è un diritto» osserva Tronzano.

Certo, quella dei disabili resta un vera perla. «Una città che dice di essere vicina alle persone disabile poi non elimina le barriere architettoniche e impedisce l’accesso alle aree pedonali andando contro la legge mi sembra veramente un controsensoosserva il consigliere di Forza Italiae soprattutto mi fa pensare ai soliti buoni propositi della sinistra che poi vengono disattesi facendo esattamente il contrario. Ne discuteremo con l’assessore ai primi di marzo per cambiare questa assurda disposizione. Oltre a ciò vediamo che anche le imprese che svolgono il proprio lavoro, o le forze dell’ordine che fanno attività investigativa vedranno limitata la loro capacità di muoversi liberamente; anche qui siamo in palese violazione del diritto alla mobilità e ad un danno economico e sociale rilevante». [A. Costa]

22.02.15_giornalePiemonte_Aree Pedonali