TARSU ricorso al TAR

TARSU ricorso al TAR

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL PIEMONTE – TORINO

RICORSO di

 

… (nomi presentatori) …

in qualità di legali rappresentanti di attività di utenze “non domestiche” sul territorio comunale di Torino,

rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dagli Avv. Roberto e Giorgio GIACOBINA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, via G. Casalis n. 56, come da procura speciale a margine,

contro

comune di Torino

amiat

cntrointeressati

da comunicare per l’annullamento,

— – della deliberazione  del Giunta Comunale del 27.05.2008 n. 2008 02998/013 con oggetto:” Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati- approvazione tariffe 2008” pubblicata a decorrere dal 10.6.2008, con la quale in particolare vengono:

– approvate le tariffe TARSU 2008 riportate nell’allegato n.2 che costituisce parte integrante del provvedimento

– riformulate alcune categorie tariffarie Tarsu, in particolare l’originaria categoria n.30 “banchi di vendita all’aperto alimentari compresi i produttori-tariffa annua per giorno settimanale di occupazione al massimo 6″ è stata sostituita da due nuove categorie, la n.30 ora avente ad oggetto “banchi di vendita all’aperto alimentari” e la n.34 “banchi di vendita all’aperto di produttori alimentari”.

nonchè per l’annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

FATTO

Con la delibera qui impugnata la Giunta Comunale di Torino ha approvato le tariffe Tarsu anno 2008 come riportate dettagliatamente nell’allegato n.2, espressamente qualificato come parte integrante del provvedimento stesso.

I ricorrenti, che esercitano attività sul territorio comunale di Torino qualificate come utenze “non domestiche”, hanno riscontrano aumenti nei loro confronti per l’attività svolta in modo decisamente superiore ad altre utenze “non domestiche” inquadrate in altre categorie tariffarie.

In particolare dalla lettura della delibera si è riscontrato che la GC ha deciso:

– La variazione delle categorie di utenza e la determinazione dei parametri di commisurazione;

– La variazione dei coefficienti qualiproduttivi per alcune utenze e delle conseguenti tariffe;

Avverso tale provvedimento e gli atti tutti del procedimento, i ricorrenti, convinti dell’illegittimità

della deliberazione medesima, lesiva dei diritti ed interessi propri, propongono il presente

ricorso, così come in epigrafe, per i seguenti motivi di

DIRITTO

                                         MOTIVI:

1.A INCOMPETENZA.

L’art. 65 (“commisurazione e tariffe”) del d.lgs. n. 507/1993 prevede che:

“1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

Il successivo art. 68 (“regolamenti”) prevede, a sua volta che:

“1. Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all’art. 65;

c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all’art. 66, commi 3 e 4;

d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

2. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione ……”.

Ai sensi del successivo art. 69, poi (“deliberazioni di tariffa”):

“1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”.

Da quanto sopra emerge in primo luogo un profilo di illegittimità della delibera per incompetenza.

Infatti l’articolazione delle categorie di utenza ed i parametri di cui all’art.65 D.Lgs.507/93 devono essere contenuti nel regolamento previsto dall’art.68 D.Lgs.507/93.

Regolamento che, quale atto normativo, è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e

non della Giunta.

La Giunta Comunale quindi, andando a modificare la categoria 30 con scorporo dalla stessa dei produttori alimentari ed istituzione per questi ultimi di apposita nuova categoria – n.34 – (con variazione tariffaria in aumento per le attività rimaste nella categoria 30 e sensibile riduzione per la nuova categoria 34), si ritiene abbia invaso competenza del Consiglio Comunale che avrebbe eventualmente dovuto provvedere attraverso la modifica del relativo regolamento.

La GC ha poi variato i coefficienti qualiproduttivi la cui variazione è altresì di competenza del CC che avrebbe eventualmente dovuto provvedere attraverso la modifica del regolamento comunale.

Il provvedimento tariffario ha carattere meramente applicativo e quindi deve basarsi sulla  disciplina regolamentare a monte e non introdurre, a sua volta, una disciplina di carattere generale (Cons. Stato n.5137/04).

1.B VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART.68 D.Lgs. 507/93.

Per le medesime ragioni sovra svolte si ritiene che la delibera impugnata abbia violato il suddetto art.68 D.Lgs.507/93 e quindi sia conseguentemente affetta da violazione di legge.

Appare lecito chiedersi se possa la GC introdurre nuove categorie di utenza e se può approvare i relativi coefficienti qualiproduttivi e variare quelli esistenti.

Si ritiene che la GC qualora aumenti il costo del servizio della TARSU possa incrementare le tariffe per tutte le categorie in relazione alla percentuale di aumento del costo del servizio.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE Art.65 – 69 D.Lgs. 507/93. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

In merito alla variazione dei coefficienti qualiproduttivi per alcune utenze e le conseguenti modifiche tariffarie approvate con la delibera impugnata si osserva:

Il Comune di Torino consta di una popolazione superiore ai 35000 abitanti pertanto deve commisurare la tassa in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento come previsto dal citato art. 65/1.

Né nella DGC né nell’allegata relazione tecnica AMIAT (Allegato 1 alla delibera) è possibile comprendere quale sia il costo per unità di superficie né il calcolo per giungere alla tassa per ogni categoria di utenza.

Si ritiene che occorra evidenziare il costo del servizio, rapportarlo al tasso di copertura prescelto e dividerlo per la superficie totale tassabile per ottenere il costo del servizio per unità di superficie.

Al fine di ottenere la tariffa per ogni categoria di utenza occorre moltiplicare il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (art.65/2 D.Lgs. 507/93).

Non pare si possa evidenziare nella DGC e nella relazione tecnica alcun dato oggettivo per poter verificare come si sia proceduto e perché all’incremento di alcune tariffe, al mantenimento di altre ed alla diminuzione di circa del 50% di quella in relazione alla categoria n.34.

La delibera impugnata non pare quindi rispettare il disposto di cui all’art.65 D.Lgs. 507/93, né del successivo art.69 che impone un adeguato obbligo di motivazione della deliberazione.

Le variazioni tariffarie per le categorie dei ricorrenti rispetto all’anno precedente non sono motivate con supporti oggettivi e calcoli giustificativi di tali aumenti.

La GC adotta contrariamente al disposto di cui all’art. 65/2 del dlgs.507/93 coefficienti in relazione al DPR 158/99 ed è lecito chiedersi se la procedura sia corretta considerato che si adotta la tassa rifiuti e non la tariffa rifiuti.

In ogni caso entrando nello specifico dei parametri adottati appare evidente che la tariffa per ogni singola categoria è ricavata dal costo unitario del servizio (dato non esposto) per alcuni coefficienti  (Kc e Kd).

Leggendo la relazione tecnica dell’Amiat si può notare che a parte un discorrendo in relazione alle vigenti e future normative afferma senza alcun dato oggettivo che vi è stata attività di studio in relazione ai coefficienti qualiquntitativi.

In relazione alle utenze “non domestiche” la relazione specifica che il coefficiente Kc è ottenuto dividendo il coefficiente Kd per 8,2 affermando che questo parametro “8,2” deriva dalla media del rapporto tra il Kd ed il Kc di tutte le categorie esposte nelle tabelle 3a e 3b contenute nell’allegato n.1 di cui al DPR 158/99.

Il Kc deriva dal Kd quindi il coefficiente variabile che incide sulla variazione delle tariffe è il Kd.

Il Kd è quindi un coefficiente che valuta la qualità e la quantità di rifiuti per ogni singola categoria. Non è dato sapere contravvenendo con il disposto dell’art. 65/2 del Dlgs. 507/93 quale sia il coeffficiente qualitativo e quale sia il coefficiente produttivo per ogni singola categoria né come si ricava questo dato. Ci si chiede pertanto se sia lecita la mancata specificazione dei coefficienti qualiproduttivi per ogni singola categoria.

Fa poi riferimento, la relazione, alla creazione della nuova categoria n.34 che mentre per questa categoria la produzione di rifiuti si attesta sui 41Kg/mq/anno per la categoria n. 30 si attesterebbe sui 133 Kg/mq/anno per l’anno 2007.

Premesso che questi dati non sono supportati da elementi oggettivi (esempio il numero di cassonetti a disposizione per gli uni e per gli altri utenti ed il numero di svuotamenti effettuati) ci sarebbe, volendo creare un’altra categoria più differenziazione di merci vendute e quindi di rifiuti prodotti analizzando il venditore di frutta e verdura con il venditore di formaggi. Per queste due attività ci sarebbe maggior differenziazione di produttività di rifiuti che non tra il commerciante e produttore di frutta e verdura in quanto si tratta dello stesso prodotto e la differenza di produzione di rifiuti varierebbe non in relazione al prodotto in vendita ma eventualmente in relazione al volume d’affari conseguito.

La normativa attuale non prevede la tassazione in relazione al giro d’affari ma in relazione alla superficie occupata. E d’altronde un produttore ha già superficie inferiore al commerciante dello stesso prodotto.

Ma vi è di più.

Se per la nuova categoria n.34 la produzione di rifiuti si attesta sui 41Kg/mq/anno e moltiplicato per un coefficiente qualitativo pari a 0,8, come esposto nella relazione Amiat, ottenendo un Kd pari a 32,8 per l’anno 2007 ed aggiornato al 2008 è pari a 33,47305 che, a sorpresa, non è più annuale ma a giorno settimanale di occupazione – al massimo 6.

Cosa significa tale coefficiente e la successiva tariffa per la categoria n. 34? Lo studio di produzione di rifiuti era di 41 Kg/mq/anno e nei passaggi successivi diventa un coefficiente ed una tariffa non più commisurata all’anno come le altre categorie ma a giorno settimanale.

La stessa procedura contra legem si individua per le categorie nn. 30 e 31.

Come esposto la categoria n. 30 produrrebbe  133 Kg/mq/anno che diventano 153,39992 per l’anno 2008 per giorno settimanale – al massimo 6 ed una tariffa pari ad Ⓤ 28,68956 per giorno settimanale.

Ciò significa che l’azienda di cui alla categoria n. 30 che occupa 6 giorni alla settimana paga una tassa pari ad Ⓤ 172,13736 al mq all’anno. Un’enormità rispetto a tutte le altre categorie.

Tornando al coefficiente Kd, esso si ritiene molto generalizzato.

Il Kd per ogni categoria per l’anno 2008 è stato calcolato in relazione all’aumento della produzione di rifiuti nel corso degli anni successivi al 2000.

Il sistema adottato non ha senso e non segue la logica dettata dalla normativa di cui al Dlgs. 507/93.

I coefficienti Kc e Kd sono dei coefficienti che devono essere studiati ed approvati in sede di stesura del regolamento comunale per l’applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani e sono e devono essere determinati secondo adeguate e precise motivazioni come indicato dall’art. 69 del citato d.lgs. 507/93 in quanto vanno a determinare le differenti tariffe per ogni categoria di utenza e conseguentemente i rapporti tra esse. Una volta stabiliti i coefficienti e quindi i rapporti tra le diverse tariffe, queste devono restare tali.

Anche le categorie scelte in relazione ai gruppi di attività o di utilizzazione dei locali ed aree sono studiati in sede di stesura del già citato regolamento comunale come previsto dall’art. 68/2 del dlgs. 507/93.

La variazione delle tariffe nel corso degli anni avviene in relazione all’aumento del costo del servizio.

Non può sicuramente spettare alla GC o all’Amiat variare tutti gli anni incrementando a piacimento e discrezionalmente le tariffe ad una o all’altra categoria oppure crearne di nuove dimezzandone la tariffazione.

E’ chiaro che la riduzione del 50% per alcuni soggetti comporta una ammissione di errore da parte dell’amministrazione negli anni passati a discapito di codesta categoria.

Molti Comuni della provincia di Torino hanno adottato i coefficienti di cui al DPR 158/99 in quanto non avevano elementi certi per studiare la produttività per ogni categoria.

Al fine di non commettere discriminazioni nei confronti delle varie categorie hanno adottato i dati minimi per ogni categoria di utenza e con questi dati ed il costo unitario del servizio hanno ottenuto le  varie tariffe. Questi comuni non hanno subito lagnanze da parte delle varie categorie di utenza.

Si ritiene che il comune di Torino in spregio della normativa vigente abbia gravato su alcune categorie ed utenze non domestiche nel corso degli ultimi anni senza pensare a diminuire la produzione di rifiuti ed alla sua differenziazione al fine di ridurre le tariffe.

Tutto quanto esposto trova supporto nella giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 5137/04 di cui si richiamano i principi statuiti.

PQM

Per tutte le sovraesposte ragioni, i ricorrenti instano affinchè l’Ecc.mo Tribunale Regionale del Piemonte, previa sospensione del provvedimento impugnato voglia:

1) in via istruttoria, disporre l’acquisizione degli atti tutti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato;

2) nel merito, accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ulteriore e consequenziale statuizione.

Si produce copia provvedimento impugnato.

Il ricorrente si riserva di produrre nuovi documenti o indicare eventuali testi.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto la stessa è

soggetta al contributo unificato di Euro 500,00.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Salvis Juribus.

Avv.Giorgio Giacobina

Istanza di sospensione dell’esecuzione

del provvedimento impugnato

I ricorrenti confidano che il ricorso, stante la sua fondatezza, potrà essere accolto, eventualmente anche con sentenza immediata.

Allo stato evidenziano, tuttavia, il danno grave ed irreparabile che deriva dalla esecuzione del provvedimento nel qual caso il Tribunale adito ritenga di dover procedere alla istruzione del procedimento.

Come noto il periodo economico è particolarmente sfavorevole con una sensibile e generalizzata riduzione del giro d’affari conseguente alla contrazione dei consumi.

A ciò si aggiunga un aumento generalizzato dei costi, legati in particolare all’aumento del prezzo delle materie prime, che determina, congiuntamente alla riduzione delle entrate, situazioni di estrema difficoltà economica, in particolare per piccole aziende come quelle dei ricorrenti.

E’ evidente che se su tali premesse si inserisce un ulteriore sensibile aumento del costo della raccolta rifiuti, la situazione rischia per molte ditte di diventare veramente insostenibile.

A ciò si aggiunga che se le utenze dei ricorrenti risultano soggette ai contestati aumenti, ciò non avviene per altre categorie, quali quelle dei produttori che anzi beneficiano di una sensibile riduzione tariffaria.

Peraltro proprio i produttori, essendo all’inizio della filiera di produzione-distribuzione, sono già coloro che subiscono in minor misura gli aumenti dei costi delle materie prime, che invece impattano gravemente sui commercianti al minuto che si trovano al termine della filiera.

In tale situazione una riduzione del costo della raccolta rifiuti in favore dei produttori ed un aggravio invece a carico del venditore al minuto, per di più senza una adeguata motivazione ed in spregio alla normativa nazionale, determina un ulteriore elemento di squilibrio della concorrenza imponendo ai ricorrenti costi fissi maggiori che impediscono agli stessi di poter praticare prezzi concorrenziali.

Nessun  pregiudizio, diversamente, deriva all’Amministrazione dalla sospensione del provvedimento.

I ricorrenti chiedono quindi che l’Ecc.mo Tribunale Regionale per il Piemonte voglia disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Salvis juribus.

11.7.2008

avv.Giorgio Giacobina

RELATA DI NOTIFICA – Addì

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’U.U.N. della Corte d’Appello di Torino, richiesto dai ricorrenti, come sovra rappr.ti e dom.ti, ho notificato copia conforme di quanto sopra a:

– Comune di Torino, in persona del Sindaco pro-tempore, presso il Palazzo Comunale,

, ivi a mezzo di .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .