“Asili nido privati e baby parking proposta di nuovo Regolamento” – proposta di deliberazione

“Asili nido privati e baby parking proposta di nuovo Regolamento” – proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione nuovo regolamento “Regolamento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, autorizzazione e accreditamento e eventuale convenzionamento dei servizi socio-educativi privati per la prima infanzia” in sostituzione del regolamento in vigore n. 236 del 22 ottobre 1996

Proposta dai Consiglieri Comunali,

Vista

La Costituzione negli articoli 29, 30 e 31

La Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, stipulata a Strasburgo il 25.1. 1996

La Legge 1044 del 6 dicembre 1971 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”

Il DPR 633 del 26 ottobre 1972 art. 10

La Legge 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”

La Legge 448 del 28 dicembre 2001 art. 70 “Disposizioni in materia di asili nido”

La L.R. 3 del 1973 e la L.R. 32 del 1984 che riguardano la costruzione e la gestione degli asili nido che accolgono i minori appartenenti alla prima fascia dell’età infantile

La L.R. 1 del 8 gennaio 2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”

La L.R. 10 del 20 giugno 2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa”

La D.C.R. 2676 del 5 aprile 1979 con la quale sono stati individuati come strutture per l’infanzia i centri di custodia oraria, denominati baby parking

La D.G.R. 19 – 1361 del 20 novembre 2000 “Centro di custodia oraria, baby parking. Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali”

Il Regolamento 236 del 22 ottobre 1996 “Regolamento per il rilascio e la revoca dell’autorizzazione al funzionamento degli asili nido e baby parking privati”

Premesso che:

L’Unione Europea ritiene che la risposta alle sfide poste in termini di occupazione maschile e femminile sia basata sulle politiche di riconciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare nella sua accezione più ampia: servizi di custodia dei bambini e di assistenza alle altre persone a carico (Commissione europea, marzo 2004).

L’Italia inoltre si trova al penultimo posto a livello europeo per tasso di natalità ed il saldo naturale della popolazione è ancora in negativo, nonostante il numero medio di figli per donna, come rilevato dall’Istat, sia salito fino a 1,33 figli nel 2004.

In Piemonte la ricettività negli asili era, nel luglio 2005, di 14.000 posti a fronte di una utenza potenziale di 107.217 bambini corrispondente ad una percentuale di accoglienza del 13,1%. Per inciso nel marzo 2002 il Consiglio Europeo di Lisbona ha fissato, entro il 2010, al 33% gli obiettivi per l’offerta di servizi di custodia per i bambini sotto i 3 anni e al 90% per quelli tra i 3 anni e l’età di ingresso nella scuola dell’obbligo.

Nell’ambito degli interventi utili per favorire l’entrata nel mercato del lavoro e per aiutare la famiglia appare prioritario potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia e rendere meno costosi i servizi di custodia per l’infanzia.

Occorre valutare inoltre che negli ultimi decenni la condizione femminile appare profondamente mutata rispetto all’epoca della legge 1044/1971 che disciplinava l’istituzione degli asili nido. Le donne, infatti, sono entrare in misura sempre crescente nel mondo del lavoro e anche la legislazione nazionale e regionale si è adeguata ai cambiamenti. Se pensiamo, però, che secondo un’indagine Istat ben il 20,1% delle donne italiane smette di lavorare entro 21 mesi dalla nascita dei figli vuol dire che la rete che le Istituzioni offrono è carente. Uno spunto di riflessione in più arriva anche dalla considerazione che il terzo anno di età è ritenuto da molte mamme il momento giusto per rientrare a tempo pieno nel mondo del lavoro.

Premesso quanto appena detto risulta importante per le coppie di Torino, composte da un uomo e una donna, sapere di poter fruire di servizi per la custodia ed educazione dei loro figli evitando così di trovarsi nella condizione di dover scegliere tra la giusta volontà di gratificazione personale sul lavoro e la grande responsabilità di avere una famiglia con dei figli.

La centralità della famiglia, come colonna portante della società, deve essere salvaguardata e i genitori devono essere coinvolti e consapevoli nelle scelte educative dei propri figli. L’obiettivo deve essere quindi rivolto alla coniugazione della centralità dei bambini e dei loro bisogni con le esigenze delle famiglie attraverso lo sviluppo della qualità e della quantità dei servizi per la prima infanzia. Si deve inoltre favorire la libera scelta educativa delle famiglie.

Il principio fondamentale, ispiratore di questa modifica, è la sussidiarietà orizzontale attraverso un doppio binario pubblico-privato

Il principio generale è garantire l’espansione dell’offerta educativa, in armonia con la Costituzione, sin dalla prima infanzia, visti anche le mutate esigenze della società odierna. Si deve favorire la disponibilità e la ricerca di locali, arredi e attrezzature didattiche. Si deve assicurare all’utenza potenziale la possibilità dell’iscrizione, anche attraverso l’esaurimento delle graduatorie utilizzando le strutture convenzionate o private. Si devono applicare tutte le norme vigenti per l’inserimento di bambini con handicap o in condizioni di svantaggio, fisico, psichico o economico. Si deve dare garanzia, sia all’ente pubblico territoriale sia ai genitori sia ai bambini, che venga utilizzato personale fornito di abilitazione. Si deve puntare ad abbassare le tariffe mensili, arrivando nel tempo alla gratuità, per il periodo che va dai primi mesi di vita all’inizio della scuola dell’obbligo.

Considerato che:

La mutata strutturazione della società odierna ha fatto nascere interessi più complessi rispetto alla data di emanazione del Regolamento in oggetto (22 ottobre 1996) e la legislazione è profondamente mutata.

Il paragone fra interessi tutelati e svantaggi è assolutamente a favore di una rivisitazione del Regolamento.

Tutto ciò premesso;

il Consiglio Comunale

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del TU 267/2000 sono:

parere ………………. sulla regolarità tecnica dell’Atto;

parere ………………. sulla regolarità contabile;

Con voti ………………espressi in forma palese

Delibera

– di approvare, per le motivazioni espresse, il Regolamento “Regolamento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, autorizzazione e accreditamento e eventuale convenzionamento dei servizi socio-educativi privati per la prima infanzia” – come da allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del provvedimento –

– di abrogare il Regolamento n. 236 del 22 ottobre 1996 – allegato al presente provvedimento -.

– di prevedere l’impegno di spesa a partire dal bilancio preventivo 2008

– di dare atto che la misura del contributo sarà fissata annualmente dalla Giunta Comunale con l’approvazione del PEG nell’ambito dell’impegno di spesa previsto dal Consiglio Comunale

Andrea Tronzano – 1° firmatario

ALLEGATO 1

Titolo: Regolamento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, autorizzazione e accreditamento e eventuale convenzionamento dei servizi socio-educativi privati per la prima infanzia”

Art. 1 – Settori di intervento

  1. Il presente regolamento disciplina la procedura per l’apertura e l’accreditamento e l’eventuale convenzionamento degli asili nido e centri di custodia oraria (da adesso baby parking) privati.
  2. Disciplina inoltre il rilascio e la revoca dell’autorizzazione al loro funzionamento.
  3. La Città di Torino prosegue, attraverso il regolamento, nella realizzazione del sistema locale integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia promuovendo, accanto ai servizi pubblici, ulteriori servizi accreditati, con pari qualità educativa, di cui sono titolari e gestori soggetti privati a garanzia del pluralismo e della libertà di scelta.

Art. 2 – Asili nido privati e baby parking privati

  1. Il Comune, per favorire e garantire pari opportunità di accesso, per coordinare gli orari e quindi garantire il risparmio di tempo per le attività familiari, per aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, per armonizzare i tempi della città con i tempi di cura della famiglia, sostiene e promuove l’apertura di asili nido e baby parking privati, accreditati ed eventualmente e successivamente convenzionati, ed agisce creando collaborazione con gli asili nido comunali.
  2. L’obiettivo primario della Città di Torino è la riduzione delle liste di attesa attraverso la creazione di graduatorie uniche per tutta la Città. Il secondo obiettivo è la riduzione, fino alla gratuità, delle tariffe pagate dalle famiglie.

Art. 3 – Asili nido privati

  1. Gli asili nido privati sono servizi di accoglienza e cura, accudenti e formanti, che consentono la crescita, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive, ludiche del bambino.
  2. Gli asili nido privati devono avere i medesimi requisiti previsti per gli asili nido pubblici e fanno riferimento alle norme previste dalla legge 3/1973 per quanto riguarda la costruzione, l’impianto, la gestione e il controllo.
  3. Gli asili nido accolgono lattanti (da 3 a 12 mesi), semidivezzi (da 13 a 24 mesi), divezzi (da 25 a 36 mesi). Il bambino che compie tre anni dopo il 31 luglio di ogni anno può frequentare fino alla fine dell’anno solare in corso.
  4. Gli asili nido non possono svolgere attività di custodia occasionale e devono garantire il servizio almeno oltre le 5 ore giornaliere, pena la revoca dell’autorizzazione.
  5. Gli asili nido sono dotati di una mensa in quanto accolgono i bambini in modo continuativo.

5 bis. Gli asili nido garantiscono un servizio per fasce di età attraverso sezioni omogenee

  1. Il funzionamento minimo annuo non potrà essere inferiore a quello previsto dal calendario scolastico degli asili nido comunali. In caso di sospensione dell’attività non prevista dal calendario deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all’utenza con almeno tre giorni di anticipo. Nel caso si protragga per oltre un mese la ripresa deve essere comunicata preventivamente al Sindaco o un Suo delegato.

Art. 4 – Baby Parking

  1. I baby parking sono centri di custodia oraria a carattere socio-assistenziale-ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell’obbligo ed è destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione del bambino dai tredici mesi a sei anni
  2. Il baby parking fornisce risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie.
  3. Il baby parking deve possedere i requisiti previsti dal DGR 19/2000.
  4. Il baby parking si differenzia dall’asilo nido per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti; è privo di servizio mensa. A seguito di richieste dei genitori, o di chi ne fa le veci, di bambini superiori ai 2 anni di età viene applicato il protocollo n. 19606/27.101 dell’11 dicembre 2003. Possono cioè essere somministrati pasti portati da casa che consentano uno spuntino, quali snack, frutti, omogeneizzati e altri assimilabili; ha orari di permanenza ridotti ovvero non più di 5 ore al giorno, pena la revoca dell’autorizzazione, per un massimo di 6 giorni alla settimana. Può essere frequentato durante tutti i giorni di apertura.
  5. Il baby parking può funzionare tutto l’anno con orario di apertura che non potrà essere superiore alle 12 ore giornaliere. Il funzionamento minimo annuo non potrà essere inferiore a quello previsto dal calendario scolastico degli asili nido comunali.
  6. In caso di sospensione dell’attività non prevista dal calendario deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all’utenza con almeno tre giorni di anticipo. Nel caso si protragga per oltre un mese la ripresa deve essere comunicata preventivamente al Sindaco o un Suo delegato.
  7. I diritti acquisiti da strutture esistenti prima del 31 dicembre 2007 saranno rispettati.

Art. 5 – Personale

  1. Il personale sarà differenziato in:
    • personale con funzione educativa;
    • personale con funzione ausiliaria, in modo da garantire la refezione, se prevista. Il personale ausiliario non è obbligatorio.

2.      Il personale con funzione educativa degli asili nido privati e dei baby parking privati accreditati deve essere in possesso di un titolo di studio o specializzazione attinente l’educazione e/o l’assistenza all’infanzia. Più precisamente le figure educative operanti negli asili nido e baby parking privati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

– diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);

– diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);

– diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);

– diploma di liceo psico-pedagogico;

– diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;

– attestato di educatore per la prima infanzia;

– diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);

– diploma di laurea in scienze dell’educazione indirizzo scolastico.

  1. Tra questo personale deve essere individuato un responsabile dell’attività.
  2. Deve essere previsto, in caso di necessità o richiesta, la figura di un assistente di sostegno per bambini diversamente abili o in condizioni di disagio familiare.
  3. L’eventuale personale ausiliario deve aver conseguito la licenza della scuola dell’obbligo.
  4. L’eventuale personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.
  5. Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l’assistenza per tutto l’arco di apertura del servizio. L’organico degli operatori va calcolato in base al numero e alla tipologia degli iscritti nell’arco dell’anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.
  6. Per il personale sarà specificato il rapporto di lavoro applicato e sarà congruo alle qualifiche, con rispetto delle scadenze mensili di retribuzione e dei versamenti contributivi e previdenziali.
  7. Per il personale assunto verrà rispettata la legislazione di riferimento in vigore, compresa quella antinfortunistica.
  8. Sarà garantita la formazione permanente in orario di servizio per tutti gli operatori, educativi ed ausiliari, per un minino di 20 ore annue per gli educatori e 20 ore annue per gli operatori, con adesione alle proposte della Città di Torino nell’ambito della rete dei servizi ovvero i corsi di formazione della Città di Torino saranno aperti anche al personale delle strutture private accreditate ed eventualmente convenzionate.
  9. Il personale educativo ed ausiliario sarà sostituito, in caso di assenza per malattia, ferie o quanto altro previsto contrattualmente, in tempi brevi ed utili per garantire il regolare funzionamento del servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini previsti dalla normativa in vigore.

Art. 6 – Autorizzazione al funzionamento e requisiti per l’accreditamento

  1. L’autorizzazione al funzionamento è rilasciata dal Sindaco, previa domanda presentata con apposito modulo (allegato n. 3), attraverso le procedure ordinariamente previste e a seguito del parere vincolante della Commissione Comunale di Vigilanza.
  2. L’autorizzazione al funzionamento è requisito indispensabile per l’accreditamento.
  3. L’autorizzazione è concessa ed è legata indissolubilmente al locale; tale autorizzazione è confermata ovvero non può essere oggetto di nuove valutazioni in caso di cessione o subentro. E’ cedibile con semplice pratica amministrativa a chiunque dimostri di avere i requisiti di legge richiesti.
  4. L’accreditamento è volontario.
  5. L’accreditamento ha durata triennale. Il rinnovo avviene attraverso semplice presentazione di autocertificazione del possessore dell’autorizzazione. Sono previsti controlli successivi, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza, per verificare il rispetto dei  requisiti richiesti,
  6. L’accreditamento è requisito indispensabile per il successivo e automatico convezionamento tra gli asili nido e baby parking privati e la Città di Torino.
  7. Possono essere accreditati gli asili nido e i baby parking privati localizzati nel territorio della Città di Torino.
  8. Per ottenere l’accreditamento si deve prevedere un progetto organizzativo, utilizzando personale con le caratteristiche previste dall’art. 5; possedere una carta dei servizi;  avere un regolamento interno alla struttura che assicuri adeguate forme di partecipazione alle famiglie attraverso organismi di partecipazione; indicare una programmazione ordinaria dei rapporti con le famiglie articolata attraverso incontri, colloqui, assemblee, feste, incontri tematici; effettuare iniziative di formazione a sostegno della genitorialità; somministrare questionari annuali per la valutazione della soddisfazione della famiglia frequentante.
  9. Si deve, inoltre, elaborare un progetto educativo e un piano di lavoro annuale che deve essere il risultato delle esigenze dei bambini, anche dopo osservazione diretta.
  10. Il progetto organizzativo e la programmazione ordinaria possono subire modifiche in corso d’anno a seguito di valutazioni o considerazioni migliorative. Deve essere data comunicazione preventiva di 10 gg alla Commissione Comunale di Vigilanza.
  11. Si deve prevedere la strutturazione della giornata con scansione dei tempi per l’ingresso e la separazione dall’adulto; per la colazione, il pranzo e la merenda, ove siano previste; la pulizia e l’igiene personale; le attività di piccolo gruppo organizzate in fasce di età omogenee o miste; il riposo; il rincontro con i genitori; il saluto e l’uscita.
  12. Si deve produrre ed inviare alla Commissione Comunale di Vigilanza, annualmente, la documentazione relativa alle attività svolte dai bambini e al funzionamento del servizio; il numero di bambini effettivamente frequentanti; il numero degli operatori impiegati e le loro qualifiche; il periodo di apertura annuale del servizio ed il suo costo. I documenti prodotti devono essere conservati per almeno tre anni.
  13. Si devono possedere i necessari requisiti igienico-sanitari. Ci si deve giovare, abitualmente, anche e soprattutto per la somministrazioni di farmaci, della consulenza di un pediatra, il cui nominativo deve essere comunicato preventivamente alla Commissione Comunale di Vigilanza. Ci si può avvalere di un sistema pediatrico integrato realizzato attraverso una convenzione tra la Città di Torino e le strutture socio educative dedicate all’infanzia.
  14. Gli asili nido e i baby parking privati devono tenere, previa autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, una cartella con annotati i dati anagrafici completi, il  giorno di inizio frequenza, le eventuali assenze per malattie infettive o contagiose. I Baby Parking devono essere dotati di un registro delle presenza dei bambini in cui va annotato l’orario di ingresso e di uscita. I Baby Parking e gli asili nido privati devono essere dotati di un regolamento relativo all’organizzazione del servizio.
  15. I genitori, o chi ne fa le veci, devono rilasciare dichiarazione scritta, al responsabile della struttura, che il bambino è munito di tutti i certificati richiesti dall’Azienda Sanitaria Locale competente. Esclusivamente nei Baby Parking privati accreditati, privi di servizio mensa (art. 4 comma 3), ma in possesso dell’autorizzazione alla somministrazione del pasto portato da casa (protocollo n. 19606/27.101 dell’11 dicembre 2003), i genitori, o chi ne fa le veci, devono rilasciare dichiarazione di autorizzazione alla somministrazione del pasto.
  1. Gli asili nido e i baby parking privati, accreditati, devono ricevere dai genitori, o da chi ne fa le veci, dichiarazione annuale di autorizzazione alla somministrazione di qualunque tipo di farmaco, nonché ricetta del medico curante, che devono essere conservati dal responsabile della struttura.
  2. L’autorizzazione al funzionamento, l’orario di apertura giornaliero, le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile all’ingresso.
  3. In ogni caso per i baby parking devono essere osservate, nel caso in cui la frequenza del bambino si ripeta con regolarità, le stesse disposizioni sanitarie previste per gli asili nido pubblici o asili nido privati convenzionati.
  4. Gli asili nido e i baby parking privati accreditati potranno svolgere attività integrative e sperimentali, quali ad esempio Estate Ragazzi, compatibili con il progetto educativo, senza il rilascio di ulteriori autorizzazioni e senza limiti di età.

Art. 7 – Approvazione dell’accreditamento

  1. L’interessato, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, deve presentare domanda alla Commissione Comunale di Vigilanza, su carta intestata della società o associazione o ditta individuale, utilizzando il modulo previsto dall’allegato n. 4 del presente regolamento.
  2. Tramite apposito atto della Commissione Comunale di Vigilanza l’accreditamento viene concesso inderogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
  3. Nel caso in cui l’Amministrazione volesse esprimere parere negativo lo deve motivare e comunicare all’interessato entro 10 giorni prima della scadenza dei 30 giorni in modo da consentire al titolare eventuali controdeduzioni. In ogni caso l’accreditamento verrà concesso o negato entro il termine di 60 giorni.
  4. E’ consentita la cessione dell’attività. Il subentrante dovrà richiedere al Sindaco  che l’accreditamento venga a lui intestato. Nelle more del rilascio il subentrante può proseguire nell’attività.

5.  L’accreditamento sarà concesso almeno ad una struttura per ogni Circoscrizione, fatte salve le attuali ed esistenti strutture.

6.  Per le nuove strutture, che nascono nella Circoscrizione, successive alla prima o alle esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, l’accreditamento sarà legato all’utenza potenziale e a valutazioni oggettive basate sulla necessità di ricettività. In caso di più richieste si terrà conto dell’anzianità dell’autorizzazione e dell’esperienza acquisita.

Art. 8 – Sospensione dell’accreditamento e revoca dell’autorizzazione

  1. L’autorizzazione è revocata dal Sindaco, previo parere vincolante della Commissione Comunale di Vigilanza, se vengono meno i requisiti strutturali, organizzativi, igienico-sanitari, di sicurezza, di rapporto educatori-bambini previsti dalle leggi in vigore. Con la revoca dell’autorizzazione non esiste più l’accreditamento. A chi viene revocata l’autorizzazione non sarà più concessa per un periodo di almeno 10 anni.
  2. L’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’attività non sia iniziata entro sei mesi dalla notifica del provvedimento. Il Sindaco può concedere una proroga per un periodo non superiore ai sei mesi.
  3. E’, inoltre, revocata l’autorizzazione se, dopo aver riavuto l’accreditamento, le cause che hanno determinato la prima sospensione si ripetano nel giro di 6 mesi.
  4. La revoca immediata dell’autorizzazione avviene per ordinanza del Sindaco in casi di particolare gravità o di recidività della stessa violazione avvenuta entro un anno dall’accertamento di quella precedente.
  5. L’accreditamento può essere sospeso con ordinanza del Sindaco, su richiesta della Commissione Comunale di Vigilanza, a seguito di inosservanza parziale, non dolosa, delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di limite di utilizzo dei locali, di norme relative al personale.
  6. La sospensione dell’accreditamento è valida fino alla rimozione delle cause che l’hanno provocato previo accertamento dell’Autorità di Vigilanza.
  7. Nel caso in cui non vengano rimosse le cause della sospensione entro il termine concordato con il Sindaco, l’accreditamento verrà revocato.
  8. I provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento sono stabiliti previo parere consultivo della Commissione Comunale di Vigilanza.

Art. 9 – Vigilanza

I soggetti dedicati alle funzioni di vigilanza ai sensi della L.R. 1/2004 artt. 26 e 54 forniscono parere vincolante al Sindaco per l’autorizzazione al funzionamento.

Le funzioni di vigilanza avvengono attraverso la Commissione Comunale di Vigilanza che detiene la delega, in attesa del provvedimento regionale previsto ai sensi della L.R. 1/2004 art. 26, e attraverso la ASL di competenza, come previsto dall’art. 54 della LR 1/2004.

La funzione consiste nella valutazione preliminare delle proposte di insediamento e nel rilascio, sospensione o revoca dell’autorizzazione al funzionamento del servizio, oltre che nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa sui requisiti strutturali, gestionali, organizzativi e igienico-sanitari.

La funzione svolta dalla Commissione Comunale di Vigilanza si avvale di professionalità sanitarie ai sensi della Legge Regionale 1/2004 art. 7 comma 1.

I controlli devono essere effettuati non più di 2 volte l’anno, salvo esposti o denunce o istanze o indagini.

L’accreditamento potrà essere revocato in qualsiasi momento, con atto della Commissione Comunale di VIgilanza, delegata dal Sindaco, nel caso in cui vengano meno, durante la verifica, i requisiti strutturali, organizzativi o igienico-sanitari.

Art. 10 – Costituzione commissione comunale di vigilanza dei servizi socio educativi per la prima infanzia, anche con funzioni di sportello unico dei servizi per la prima infanzia

Per garantire una risposta unica e univoca all’utenza, per garantire qualità e sicurezza dei servizi e per consentire agli operatori del settore di avere un unico punto di riferimento si costituisce lo sportello unico dei servizi per la prima infanzia nel quale confluiscono tutte le professionalità interne al Comune che si occupano dei servizi educativi, intesi anche come edilizia, urbanistica, attività produttive; a questi si aggiungono le professionalità sanitarie fornite, previo accordo, dalle Aziende Sanitarie Locali

Art. 10 – Albo degli immobili con caratteristiche utili ad ospitare Baby Parking e Asili Nido Privati

Per consentire una rapida individuazione dei locali idonei all’attività di servizio privata, anche non accreditata, il Comune esegue, ogni triennio, un censimento degli immobili sfitti con le caratteristiche previste dal DGR del 2000.

Art. 11 – Graduatorie uniche – Utilizzo delle strutture private autorizzate e accreditate per eliminare le liste di attesa.

Il Comune utilizza tutti gli asili nido e i baby parking accreditati, anche non convenzionati, previsti dagli artt. 3 e 4  del presente Regolamento, per garantire all’utenza potenziale la massima ricettività ovvero una volta esauriti i posti negli asili nido pubblici verranno utilizzate le strutture private (nido e baby parking), accreditate, che in questo caso avranno l’ausilio economico della Città, per consentire l’eliminazione delle liste di attesa. I genitori, o chi ne fa le veci, potranno accettare o rifiutare il posto comunicato dagli Uffici della Città di Torino entro 7 giorni; scaduti i termini ci sarà la decadenza dalla graduatoria unica.

Ogni anno è quindi formata una graduatoria unica, gestita dalla Città di Torino, tramite gli uffici comunali preposti oppure da una commissione autonoma appositamente costituita. che sarà condivisa anche con tutte le strutture private autorizzate e accreditate del territorio comunale.

I genitori, o chi ne fa le veci, che decidono di rinunciare alla frequenza in corso d’anno devono comunicare la decisione con lettera raccomandata A/R al Sindaco e al Responsabile della struttura privata entro 30 giorni prima della cessazione della frequenza.

Si provvederà successivamente, entro 10 giorni, ad inserire il primo bambino previsto dalla graduatoria unica.

Art. 12 – Convenzionamento

Il Comune individua nel convenzionamento la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario alla gestione delle strutture private accreditate.

Il convenzionamento ha l’obiettivo di abbattere in modo sostanziale, fino alla gratuità, il costo mensile delle rette.

Il convenzionamento è un obiettivo della Città di Torino, nel rispetto del principio della volontarietà del convenzionando.

Il convenzionamento è ottenuto dagli asili nido e dai baby parking privati solo se in possesso dell’accreditamento.

Il convenzionamento viene concesso automaticamente a tutte le strutture private che abbiano un certificazione di qualità, superino la quota minima di formazione del personale attualmente prevista, prevedano il ruolo del coordinatore pedagogico (svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi) svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell’attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.

Art. 13 – Famiglie beneficiarie

  1. L’ammissione, tramite graduatoria comunale, agli asili nido e baby parking privati, autorizzati, accreditati ed eventualmente convenzionati, sarà in primo luogo destinata ai cittadini italiani e comunitari o ai cittadini extracomunitari residenti in Città e con un lavoro subordinato o autonomo da almeno 5 anni. Solo dopo aver evaso le richieste saranno ammessi i cittadini extracomunitari residenti in Città senza le caratteristiche previste.
  2. L’ammissione ai posti previsti nelle strutture private avverrà, oltre a quanto previsto dal comma i., tenendo conto del reddito annuo netto della famiglia.
  3. L’ammissione ai posti previsti dagli asili nido privati e dai baby parking privati, accreditati e convenzionati, avverrà utilizzando le graduatorie comunali ed una volta esaurite le graduatorie si procederà con iscrizione diretta.

In considerazione del fatto che l’assegnazione dei posti negli asili pubblici avviene entro il 15 giugno di ogni anno, entro il 30 giugno dovrà avvenire la copertura dei posti negli asili nido e baby parking privati, accreditati; scaduti i termini si potrà procedere ad iscrizione diretta. Eventuali ricorsi saranno gestiti con procedure apposite e d’urgenza entro 20 giorni. Fatto salvo il rispetto del rapporto numerico personale/bambini, mai inferiore a 1:10, ed indipendentemente dalla capienza della struttura è sempre possibile iscrivere ulteriori bambini entro il limite massimo del 15% in più.

Gli asili nido e i baby parking, accreditati, che, una volta scaduti i termini, non abbiano tutti i posti occupati potranno essere utilizzati dalla Città di Torino per l’esaurimento della graduatoria unica a partire dal 15 settembre di ogni anno, anche a seguito dei ricorsi accettati.

  1. L’ammissione al servizio privato convenzionato non consente il trasferimento agli asili nido comunali, se non al cambio di anno scolastico.

Art. 14 – Tariffe

  1. Il termine “reddito” è considerato al netto. E’ calcolato in base alla busta paga o al 730 o al modello Unico dell’anno precedente. La presentazione della busta paga o del 730 o del modello Unico avviene 30 giorni prima dell’inizio della frequenza.
  2. Il limite di reddito netto annuo del nucleo famigliare, con almeno un bambino, stabilito attraverso presentazione del modello unico o del modello 730 o, in assenza, della busta paga, con il quale si accede alla tariffa più bassa, è di euro 30.000. In questo caso il Comune pagherà il 100% della retta.
  3. Per redditi superiori a quanto previsto al punto .2 si tiene conto del numero di figli a carico e il calcolo è demandato ad una delibera di Giunta Comunale
  4. In caso di nucleo famigliare composto da persone o bambini con handicap l’importo della tariffa a carico del Comune è sempre al massimo.
  5. Il Comune provvederà a farsi carico dell’intera quota pagando direttamente, entro il 5 mese successivo a quello della frequenza, i genitori, attraverso le modalità stabilite con apposito atto. Il mancato pagamento della retta da parte dei beneficiare del buono sarà sanzionato con la perdita dei diritti acquisiti dal bambino nell’anno scolastico e ci sarà il subentro del primo escluso della graduatoria unica.
  6. Eventuali variazioni di reddito dovranno essere comunicate tempestivamente, con autocertificazione, per consentire nuove valutazioni sulla tariffa. In caso di mancata comunicazione si perderanno i diritti acquisiti.
  7. Per gli asili nido privati e i baby parking accreditati, le tariffe non potranno aumentare oltre quanto previsto dagli indici Istat annuali. Il mancato rispetto prevede la decadenza dell’accreditamento.

Art. 15 – Disposizioni finali

La Città di Torino, tramite la Commissione Comunale, favorisce, entro il 30 settembre di ogni anno, incontri fra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, ed eventualmente convenzionate, nonché tra i loro responsabili, dirigenti e operatori.

Andrea Tronzano