“Indirizzi per l’esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili” – deliberazione del consiglio

“Indirizzi per l’esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili” – deliberazione del consiglio

OGGETTO: INDIRIZZI PER L’ESERCIZIO 2008 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

Proposta del Sindaco Chiamparino,

e degli Assessori Passoni, Borgogno, Borgione, Curti, Saragnese, Viano e Mangone a nome dell’Assessore Altamura.

Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Lo Statuto della Città di Torino, all’articolo 36, comma 5, prevede che “prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l’esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare i seguenti indirizzi per l’esercizio 2008 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:

ADDIZIONALE IRE (già IRPEF)

L’articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha modificato l’articolo 1, comma 3, ed introdotto il nuovo comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che prevede la possibilità, dal 1° gennaio 2007, di variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale fino a un massimo di 0,8 punti percentuali e la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, previa adozione di regolamento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013) è stato adottato il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” che, tra l’altro, stabilisce la soglia di esenzione sopra citata e ne disciplina gli elementi di competenza del Comune.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), avente oggetto “Indirizzi per l’esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili” venne determinata in 0,2 punti percentuali la variazione in aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle Persone Fisiche, portandola complessivamente a 0,5 punti con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Tale aliquota viene confermata anche per l’anno 2008 nella misura dello 0,5%, ritenendola sufficiente a garantire un flusso di entrate tale da consentire, in condizioni di equilibrio di bilancio, il contenimento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.

Si propone, con separata modifica regolamentare, l’incremento della soglia di esenzione dell’addizionale in argomento alla misura di Euro 10.400,00.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Per effetto del disposto dell’articolo 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dal 1° gennaio 2007 la determinazione delle aliquote dell’ICI diventa di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvede con apposita deliberazione, che conterrà la proposta di confermare sia le aliquote sia la detrazione comunale per l’abitazione principale in vigore nell’anno 2007.

TARSU

Tariffe TARSU

Anche per l’anno 2008 le tariffe TARSU saranno interessate dal processo di applicazione di aggiornamenti percentuali motivati dalla necessità di adeguare gradatamente l’impianto tariffario del vigente sistema tributario (D.Lgs. 507/1993) a quello già disciplinato dal D.Lgs. 22/1997 e relativo D.P.R. 158/1999 ed ora previsto dal D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice Ambientale), ancora in corso di attuazione. Anche la nuova normativa, infatti, prevede (articolo 238) che il gettito tariffario assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilendo che sino alla emanazione dei regolamenti attuativi continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Pertanto, in questo contesto si decide di applicare gli adeguamenti percentuali come di seguito specificati:

– utenze domestiche: aggiornamento del + 4 %;

– utenze non domestiche: in vista dell’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, gli aumenti percentuali dovranno essere applicati alle sole categorie che, secondo gli indici quali/quantitativi di produzione di rifiuti, sono ancora ad una soglia tariffaria lontana in ottica di copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio (confermata anche dal D.Lgs. 152/2006). Per tali categorie la percentuale di aumento dovrà essere ricompresa fra il 6 ed il 15% in funzione dello scostamento dalla predetta soglia.

Il suddetto processo di adeguamento al futuro sistema tariffario trova applicazione in considerazione dello studio quali/quantitativo delle produzioni dei rifiuti per la determinazione delle tariffe TARSU svolto, anche per il 2008, dal gestore del servizio di igiene urbana (AMIAT S.p.A.) su incarico della Città.

Inoltre, si ritiene di applicare anche per l’anno 2008 le percentuali di riduzione relative alle fattispecie di sgravio riferite agli interventi agevolativi previsti dal Regolamento TARSU di seguito descritti:

A) Agevolazioni per cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell’articolo 19 ter, 1° comma lettere a) e b), in attuazione del citato articolo gli interventi che possono essere presi in considerazione, per l’anno 2008, sono i seguenti:

– prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull’asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova – Lingotto;

– realizzazione del Passante Ferroviario;

– riqualificazione di piazza IV Marzo;

– riqualificazione piazza della Repubblica.

Si specifica che per i citati interventi la concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell’impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate e andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni di cui sopra la percentuale di sgravio da applicarsi in corso d’anno è fissata nella misura minima del 50% del tributo dovuto.

B) Agevolazione a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La fattispecie è prevista dall’articolo 19 ter, 1° comma lettera d). Anche per l’anno 2008, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in argomento, sono individuate tre fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse articolate come segue:

a) Prima fascia: Euro: 0 – 13.000 = 50%;
b) Seconda fascia: Euro: 13.001 – 17.000 = 30%;
c) Terza fascia: Euro: 17.001 – 24.000 = 20%.

Si specifica, inoltre, che l’importo di Euro 3,00, IVA compresa, da corrispondere ai CAAF per ogni DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini della riduzione TARSU trasmessa per via telematica ad INPS e CSI (in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2007 03778/013 del 12 giugno 2007, esecutiva dal 26 giugno 2007), è aggiornato, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione ISEE agli avvisi di pagamento concernenti le utenze domestiche anno 2008, ad Euro 3,50 IVA compresa.

C) Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze: la fattispecie è prevista dall’articolo 19 ter, 1° comma lettera e), per la quale si conferma anche per il 2008 la percentuale del 10%.

D) Agevolazione relativa ai residenti con abitazione principale e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l’area della discarica di Basse di Stura.

La fattispecie è prevista dall’articolo 19, 1° comma lettera f) ed è relativa ai disagi causati dalle emissioni olfattive provenienti dalla discarica. Si conferma anche per il 2008 l’ambito territoriale interessato dall’agevolazione che è determinata nel 20% per le attività commerciali ed artigianali e nel 40% per le abitazioni per le quali farà fede l’iscrizione del nucleo familiare nei registri anagrafici di residenza.

COSAP

Nel 2007 la tariffa ordinaria subì un incremento determinato, oltre che dal consueto adeguamento all’inflazione programmata, prevista al 2% dal DPEF 2007-2011, anche dal recupero di parte del differenziale di valore reale del suolo pubblico per gli anni dal 2003 al 2006, pari al 29%.

Per il 2008 la tariffa ordinaria per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche passa da 0,246 Euro/mq/giorno a 0,251 Euro/mq/giorno con un aumento complessivo del 2 % per tener conto dell’1,7% previsto dal DPEF 2008-2011 quale tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 e dello 0,3% a titolo di parziale recupero del differenziale tra l’inflazione programmata e l’inflazione registrata a consuntivo nel 2007 dall’indice NIC del mese di dicembre.

In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento il coefficiente moltiplicatore viene stabilito pari a:

– 0,220 della tariffa ordinaria 2008 (Allegato “A” del Regolamento, lettera B, punto 9);

– 0,0365 della tariffa ordinaria 2008 per i periodi di sospensione della sosta a pagamento (articolo 16, comma 6, del Regolamento COSAP).

Sgravi – COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell’articolo 14, 2° comma; in attuazione del citato articolo gli interventi da prendere in considerazione, per l’anno 2008, sono i seguenti:

1. prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull’asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova – Lingotto;

2. realizzazione del Passante Ferroviario;

3. riqualificazione di piazza IV Marzo;

4. riqualificazione piazza della Repubblica.

Si specifica che per i citati interventi la concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell’impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio recato alle attività commerciali e artigianali ivi insediate e andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni di cui sopra, la percentuale di sgravio da applicarsi in corso d’anno è fissata nella misura minima del 50% del canone dovuto.

CIMP

Nell’anno 2008 la tariffa ordinaria per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie viene aumentata, rispetto all’anno 2007, complessivamente del 2 % per tener conto dell’1,7% previsto dal DPEF 2008-2011 quale tasso di inflazione programmato per l’anno 2008 e dello 0,3% a titolo di parziale recupero del differenziale tra l’inflazione programmata e l’inflazione registrata a consuntivo nel 2007 dall’indice NIC del mese di dicembre.

Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità di cui al punto C dell’allegato “A” del regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari vengono aumentate anch’esse, rispetto al 2007, del 2% (all. 1 – n.                ).

L’importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all’articolo 10 comma 10 lettera c) della Legge n. 68/1993 e s.m.i., viene mantenuto ad Euro 160,00.

Il canone concessorio per l’utilizzo degli spazi pubblicitari all’interno dello Stadio Olimpico, nelle giornate di apertura al pubblico, è anch’esso aumentato dell’2% e viene pertanto fissato in Euro 1,53 per metro quadro al giorno.

Sgravi – Cimp su grandi cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell’articolo 20, comma 2 del Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. In attuazione del citato articolo, gli interventi da prendere in considerazione per l’anno 2008, sono i seguenti:

– prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull’asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova – Lingotto;

– realizzazione del Passante Ferroviario;

– riqualificazione di piazza IV Marzo.

Si specifica che per i citati interventi la concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell’impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate e andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni di cui sopra la percentuale di sgravio da applicarsi in corso d’anno è fissata nella misura minima del 50% del tributo dovuto.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l’anno 2008 vengono confermate le tariffe applicate nell’anno 2007, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 3 maggio 2005 (mecc. 2005 03100/013).

In applicazione dell’articolo 19 comma 6 del D.Lgs. 507/1993, viene introdotto un coefficiente di maggiorazione della tariffa, pari a 2, da applicarsi alle affissioni eseguite direttamente dalla Città su impianti di affissione luminosi, per luce diretta o indiretta.

Si confermano le tariffe del 2007 anche per l’anno 2008, per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso approvate con la deliberazione su citata.

La maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 e recepita dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento Pubbliche Affissioni (deliberazione mecc. 2001 00573/13) viene con riferimento alle affissioni commerciali nel settore dello spettacolo e cultura stabilita nella misura del centodieci per cento.

TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI

Nel 2008 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del 1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2007-2011; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere oggetto di un incremento del 1,7% (pari al tasso di inflazione programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.

Le tariffe relative alle spese di ricerca e all’uso della fototeca dell’Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento dell’accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994; le tariffe relative all’uso della sala conferenze dello stesso Archivio vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento per la concessione della sala conferenze approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell’11 luglio 2000.

I canoni di precarietà sono aumentati del tasso di inflazione programmato.

In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata sono formulati i seguenti indirizzi per le variazioni da apportare nel 2008, definite anche in base ai costi effettivamente sostenuti nell’ambito delle attività amministrative:

– le tariffe aggiornate per le visure delle pratiche depositate presso l’Archivio edilizio vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento n. 297 “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l’accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico”;

– la tariffa applicata per le richieste di parere di massima per strumenti urbanistici esecutivi e per le richieste di variante al PRG si aggiorna ad Euro 500,00;

– le tariffe dei diritti di segreteria sono aggiornate in base alla variazione Istat calcolata rispetto all’ultima variazione applicata, con eventuali lievi arrotondamenti per esigenze di Cassa.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi sociali e socio-sanitari, occorre distinguere tra prestazioni domiciliari e interventi residenziali. Per quanto riguarda le prestazioni domiciliari con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019) si è disposto un generale riordino delle modalità di accesso entrato in vigore in corso 2006 con contestuale abrogazione dei provvedimenti precedentemente vigenti e attualmente in fase di sperimentazione, pertanto non è opportuno adottare adeguamenti mediante il presente provvedimento poiché al termine del biennio di sperimentazione dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale le regole di funzionamento a regime. Ciò anche in considerazione del fatto che sulla capacità di acquisto di tali prestazioni da parte delle famiglie inciderà fortemente l’applicazione del nuovo contratto di lavoro domestico in vigore dal 1° marzo 2007, che prevede aumenti retributivi ulteriori a decorrere dal 1° marzo 2008.

I criteri per la corresponsione delle rette relative agli interventi residenziali invece, nelle more della emanazione della deliberazione regionale di cui all’articolo 40, comma 3 della Legge Regionale 1 dell’8 gennaio 2004, saranno ancora regolati, in relazione alle varie tipologie di utenza ad esclusione degli anziani non autosufficienti, dai provvedimenti indicati nella deliberazione della Giunta Comunale dell’11 febbraio 2002 (mecc. 2002 00427/24) come integrati e modificati dalle successive deliberazioni annuali in materia di tariffe. Con il presente provvedimento occorre autorizzare l’adozione dei seguenti correttivi individuati come opportuni per una progressiva armonizzazione in un quadro unitario dell’intero sistema:

– per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà e per stranieri, si prevede che le tariffe in vigore nell’anno 2007 siano adeguate al tasso di inflazione programmata per l’anno 2008, fatta eccezione per la Struttura “Colonnetti” in considerazione della particolare fragilità socio-economica che caratterizza i suoi ospiti;

– per gli interventi residenziali per anziani, ospitati in Presidi R.A., occorre prevedere l’incremento delle tariffe in vigore nell’anno 2007, corrispondente al tasso d’inflazione programmata per l’anno 2008;

– per gli inserimenti di persone disabili in strutture residenziali è necessario proseguire nell’attuazione dell’allegato B della DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 ” D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di assistenza all’area dell’integrazione socio sanitaria” recepita anche mediante la convenzione con le ASL cittadine, recentemente rinnovata per gli anni 2008 – 2010, e approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 2007 07715/019). La convenzione prevede meccanismi di adeguamento annuale delle rette praticate dai fornitori accreditati riferiti all’indice di inflazione programmata indicato nel DPEF che per l’anno 2008 è definito al 1,7 %. La revisione delle rette modifica la contribuzione degli ospiti tenuti, in base al loro reddito e nei limiti di cui alla citata D.G.R. 51/2003, a versare una tariffa fino all’intera quota sociale della retta.

Analogamente vanno previste la ridefinizione e l’adeguamento progressivo delle tariffe delle strutture a gestione diretta a quelle previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/019) (che definisce i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire nell’Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B – Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità) e del 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08849/019) (che ha aggiornato i massimali delle rette precedentemente stabilite in considerazione di quanto previsto dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro degli operatori del settore). A tal fine si prevede pertanto di rideterminare le tariffe e di applicare a quelle inferiori al limite massimo di contribuzione previsto dalle norme regionali un aumento per il 2008 pari o nel limite massimo del 1,7 %. Analogamente la tariffa giornaliera del soggiorno viene aggiornata in base alla medesima percentuale;

– per gli inserimenti di minori e di madri con bambino è previsto l’adeguamento per il 2008 al tasso di inflazione programmata.

Per gli interventi d’ospitalità d’anziani non autosufficienti invece i criteri di compartecipazione al costo degli utenti sono stati integralmente modificati con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10205/019) che ha recepito la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 23 luglio 2007, n. 37-6500. Con il presente provvedimento è necessario approvare l’adeguamento ai valori tariffari indicati dai progetti di progressione della D.G.R. 2/2006 ed alle relative percentuali di scomposizione, tra quota sanitaria e quota socio assistenziale, previste dalla D.G.R. 17/2005, come già avvenuto per le strutture convenzionate della stessa tipologia.

I presidi Comunali, come quelli delle AA.SS.LL, dovranno seguire la progressività indicata dalla succitata normativa per il 2008 e, pertanto, prevedere l’incremento delle attuali tariffe per non autosufficienti, fino ai livelli base di media ed alta intensità, sia per i presidi RAF (per i presidi comunali pari a Euro 1,00 giornalieri da ripartirsi tra quota sanitaria e quota socio-assistenziale) che per i presidi RSA (per i presidi comunali pari a Euro 3,00 giornalieri da ripartirsi tra quota sanitaria e quota socio-assistenziale).

Nel 2008 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del 1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2007-2011.

Le tariffe dei Servizi Educativi vengono variate del tasso di inflazione programmata (1,7%) a decorrere dal 1° giugno 2008. Per i nidi d’infanzia ed il servizio di ristorazione scolastica erogato nelle scuole d’infanzia e dell’obbligo tale aumento decorre dal 1° settembre 2008. Tutte le tariffe vengono successivamente arrotondate all’unità di Euro. Eventuali variazioni dei limiti delle fasce si applicheranno a partire dal 1° settembre 2008.

Coerentemente con quanto stabilito di comune accordo con la Divisione Servizi Tributari, a partire dalla campagna di rinnovo dell’ISEE per l’anno scolastico 2008/2009 sarà corrisposto l’importo di Euro 3,5 (IVA compresa) per ogni DSU ISEE elaborata e trasmessa per via telematica a INPS e al CSI Piemonte nell’ambito della “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ISEE TRA COMUNE DI TORINO ED I C.A.F ” a tutt’oggi vigente tra la Città di Torino – Divisione Servizi Educativi ed i CAF all’uopo convenzionati.

Trambusto e Trasporti collettivi

La tariffa per l’abbonamento di libera circolazione sulla rete urbana “Trambusto” per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo viene definita in Euro 85,00.

La tariffa dei trasporti collettivi per attività didattiche è modulata come segue:

– Euro 35,00 per trasporti in città collegati ad attività didattiche di 1/2 giornata;

– Euro 50,00 per trasporti in città collegati ad attività didattiche di un’intera giornata;

– Euro 65,00 per trasporti fuori città collegati ad attività didattiche di 1/2 giornata;

– Euro 90,00 per trasporti fuori città collegati ad attività didattiche di un’intera giornata.

La deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/07) è così modificata ed integrata:

Titolo NORME GENERALI:

– nella sezione “Esenzioni dal pagamento della tariffa” le parole “un reddito pro-capite inferiore a 3.000,00 Euro” ai punti 1. e 2. sono sostituite da “un ISEE inferiore al limite previsto per la prima fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica”;

– la sezione “Rimborsi” al punto “Sono previsti rimborsi in caso di:” viene integrato con un terzo capoverso:

“La tariffa su base giornaliera viene convenzionalmente determinata nella misura di 1/22 della mensilità;”;

– la sezione “Applicazione della tariffa minima e massima” al punto “E’ prevista l’applicazione della tariffa minima in caso di:” viene integrato con un terzo capoverso:

“su richiesta motivata dei servizi sociali e dei dirigenti scolastici, convalidata dalla Divisione Servizi Educativi, per venire incontro a quelle particolari situazioni di svantaggio sociale per le quali la condizione di disagio del nucleo familiare registrata dal valore ISEE non consente di applicare la misura dell’esenzione.”;

– la stessa sezione, inoltre, al punto “La tariffa massima sarà applicata a:” viene integrato con un quarto capoverso:

“Nel caso in cui, a seguito dei controlli previsti dall’articolo 4, comma 7 del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i. sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche per ottenere l’applicazione delle tariffe agevolate, si rilevino delle difformità che comportino una modifica del valore ISEE, ma non consentono agli uffici di procedere alla corretta attribuzione della tariffa verrà applicata la tariffa completa fino alla presentazione di una nuova DSU ISEE contenente i dati corretti.”.

Titolo NORME PARTICOLARI:

–     nella sezione “Refezione scolastica Scuola d’infanzia e Scuola dell’obbligo” il punto “Rimborsi” è così sostituito:

“Nel caso in cui si verifichino assenze uguali o superiori a 4 settimane consecutive di calendario (ovvero 28 giorni), il mese successivo sarà gratuito. Nel caso in cui tale assenza continuativa ricada nel periodo di vacanza natalizia o pasquale viene riconosciuto solo il rimborso del numero di giorni di mancata fruizione del servizio. Tale disposizione sarà disapplicata dal momento in cui viene introdotta la tariffazione a consumo nei plessi scolastici interessati.”;

– nella sezione “Refezione scolastica Scuola d’infanzia e Scuola dell’obbligo” è aggiunto il seguente punto:

“Tariffe della ristorazione delle scuole secondarie di primo grado

La tariffa mensile sarà determinata, in via previsionale, sulla base delle comunicazioni inviate dalle istituzioni scolastiche ad inizio anno scolastico. Tale tariffa sarà attribuita fino al successivo 28 febbraio.

Entro tale termine perentorio i dirigenti delle istituzioni scolastiche dovranno comunicare per ogni singolo alunno il numero complessivo di rientri indicati nel P.O.F. per l’intero anno scolastico.

L’Amministrazione si riserva di attivare controlli a campione per verificare la coerenza del numero di pasti fruiti dagli alunni con le attività curricolari inserite nel P.O.F e comunicati dall’istituzione scolastica.

L’eventuale riscontro di divergenze comporterà l’addebito del numero di pasti erogati indebitamente all’istituzione scolastica che ha fornito i dati in modo erroneo.”;

– nella sezione Nidi d’infanzia il punto “Rimborsi” è così sostituito:

“Nel periodo di primo inserimento, o in caso di assenza, la tariffa – su base giornaliera – è ridotta del 20%;

qualora l’assenza, uguale o superiore a 4 settimane consecutive di calendario (ovvero 28 giorni), sia riferita a un periodo di malattia connesso a degenza ospedaliera e venga giustificata con idonea certificazione, la tariffa – su base giornaliera – è ridotta del 50%;

in fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno stabilito per l’inserimento medesimo;

la tariffa delle mensilità di dicembre, gennaio, e del mese in cui ricadono le festività pasquali è ridotta del 25%; in tali periodi il calcolo dei rimborsi è effettuato sulla tariffa intera;

eventuali festività infrasettimanali in corso d’anno, comprese le giornate di interruzione dell’attività didattica individuate dal calendario scolastico interno, non sono rimborsate;

nel caso in cui l’inizio o il termine dell’anno scolastico non coincidano rispettivamente col primo e ultimo giorno lavorativo del mese non è applicabile alcuna riduzione;”;

– nella sezione Nidi d’infanzia viene inserito il seguente punto:

“Ritiro dal servizio

Il ritiro dal servizio deve essere comunicato in forma scritta almeno 7 giorni di servizio prima della cessazione effettiva. Qualora il termine non sia rispettato è comunque dovuto un importo pari a 7 giornate di frequenza.”

I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto delle relative tariffe debitamente aggiornate rispetto a quelle già in vigore per l’anno 2007. L’aggiornamento da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale, dovrà tenere conto dei maggiori oneri sostenuti dalla Città per garantire i servizi dovuti, sia all’incremento dei singoli fattori di costo, sia ad eventuali aspetti organizzativi o quantitativi dell’attività svolta, finalizzati a garantire standard ancora più elevati della stessa.

Sono compresi fra detti servizi:

– i servizi di scorta per veicoli eccezionali;

– i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, ecc.;

– gli interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico;

– le esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti.

Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico e dunque non soggette all’obbligo di pagamento delle tariffe le seguenti iniziative:

1. manifestazioni organizzate e promosse da Enti Pubblici;

2. manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;

3. manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;

4. manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);

5. manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;

6. manifestazioni alle quali sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione;

7. eventi di grande risonanza ed altre iniziative ai quali venga concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale.

Per le ipotesi di cui ai punti 6) e 7) l’esenzione si intende limitata al rimborso delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione per l’impiego di personale in servizio ordinario. Le spese relative alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo dovranno essere invece corrisposte dal soggetto titolare della richiesta dei servizi, sulla base dell’accertamento effettuato dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Tuttavia, con la deliberazione che concede il patrocinio, potrà essere prevista, per motivi di particolare lustro, interesse culturale, economico o sociale della Città, l’esenzione totale della manifestazione.

Per i servizi della Banda Musicale, con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere prevista, alternativamente, l’esenzione nei casi e nei limiti di cui alle disposizioni precedenti, oppure l’esenzione parziale dall’obbligo di pagamento disciplinato dal Regolamento organico e di servizio interno della Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale, per manifestazioni organizzate direttamente da Enti o Associazioni non aventi scopo di lucro, per rilevanti motivi di carattere umanitario, benefico, culturale, religioso o sportivo, attraverso beneficio concesso dalla Città. Negli altri casi troverà automatica applicazione la disciplina generale prevista dal regolamento di servizio della banda musicale.

In ogni caso, per i soggetti parzialmente o integralmente esenti ai sensi delle disposizioni precedenti i servizi della banda saranno garantiti, per ciascun anno, sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie programmate l’anno precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

Inoltre, è da prevedere la corresponsione delle tariffe per la copertura dei costi relativi al servizio di prelievo e custodia dei veicoli, a seguito di provvedimenti di fermo, sequestro o nelle altre ipotesi previste dalla legge, quando agli interventi debba provvedere direttamente con proprie strutture e mezzi il Corpo di Polizia Municipale.

Infine, sono da corrispondersi le tariffe per la copertura dei costi procedurali inerenti le pratiche di comunicazione dei dati necessari alla richiesta di pagamento degli oneri di spesa per la messa in pristino del manto stradale a seguito di sinistro da parte della ditta concessionaria del servizio ed a carico dell’assicurazione del veicolo incidentato.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DELLE DIVISIONI COMMERCIO E SUOLO PUBBLICO

Si prevede l’istituzione di diritti di istruttoria e ricerca per l’attività amministrativa posta in essere a seguito della presentazione di istanze o denunce dei privati dirette all’ottenimento di concessioni, autorizzazioni o messa in esercizio di attività commerciali e/o di servizio, di occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché delle spese di procedura relative all’attività di recupero del canone Cosap: con deliberazione della Giunta verranno specificati gli importi dei diritti di istruttoria per ogni singola pratica. In riferimento alla Divisione Commercio la definizione degli importi sarà effettuata entro un massimo di Euro 150 per ciascuna pratica. In riferimento alla Divisione Suolo Pubblico la definizione degli importi sarà effettuata entro un massimo di Euro 100 per ciascuna pratica.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere di urbanizzazione rispetto all’ultimo aggiornamento effettuato, con l’identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.

CANONI PER LE LOCAZIONI

Relativamente ai contratti ad uso abitativo fatti salvi pochi contratti ancora disciplinati – in ragione dell’epoca in cui furono stipulati – dalla Legge n. 359/1992 sui “Patti in deroga”, i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della Legge n. 431/1998 e dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio 2004 che recepisce il nuovo Accordo Territoriale.

I contratti ad uso commerciale sono disciplinati, per quanto attiene ai profili contrattuali, alle disposizioni della Legge n. 392/1978; per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in applicazione del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche.

I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all’interesse pubblico dell’attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 2008, è contenuta nell’apposito Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore dal luglio 1995;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.