APPELLO ALLA FIRMA. Anche io aderisco alla campagna referendaria sulla giustizia

APPELLO ALLA FIRMA. Anche io aderisco alla campagna referendaria sulla giustizia

Cari amici,

il mio partito partecipa in modo convinto, ed io altrettanto, alla raccolta firme promossa dal comitato Giustizia Giusta: 6 referendum abrogativi di cui troverete la spiegazione sotto o al seguente link http://www.referendumgiustiziagiusta.it/referendum-giustizia-giusta/#top.

Sugli ulteriori 6 quesiti, promossi dal comitato Cambiamo Noi, il PDL lascia libertà di coscienza (questo il link per approfondimenti http://www.cambiamonoi.it/).

Per firmare potrete andare negli uffici della città di Torino elencati al seguente link http://www.comune.torino.it/pdf/raccoltafirmereferendum.pdf; se non foste di Torino recatevi presso il Municipio del Vostro Comune di residenza.

E’ necessario portare con se un documento di identità in corso di validità (carta di identità o patente o passaporto).

Grazie mille per la collaborazione.

 

QUESITI REFERENDARI

Per la responsabilità civile dei magistrati

Perché non si ripetano più casi come quelli di Enzo Tortora: processi-mostro al termine dei quali i responsabili non pagano mai, perché in tempi rapidi il cittadino possa ottenere il giusto risarcimento per danni e per le ingiustizie patite.

Spiegazione quesito

Con questi due quesiti si intende rendere più agevole per il cittadino l’esercizio dell’azione civile risarcitoria (indiretta) nei confronti dei magistrati, e ciò anche per i danni da questi cagionati nell’attività di interpretazione delle norme di diritto  o nella valutazione dei fatti e delle prove.

Quesito 1

Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita’ civile dei magistrati” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 2, comma 2 che recita: nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non puo’ dar luogo a responsabilita’ l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove?

Quesito 2

Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita’ civile dei magistrati” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5?

 

Per il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati fuori ruolo

Perché centinaia di magistrati dislocati nei vertici della Pubblica Amministrazione tornino alle loro funzioni originarie, così da smaltire l’enorme quantità di processi che si sono cumulati, destinati inesorabilmente a diventare carta straccia per prescrizione.

Spiegazione quesito

Si intende porre un freno al fenomeno dei cosiddetti “fuori ruolo”, ossia a quei magistrati collocati presso gli uffici legislativi dei gabinetti ministeriali, garantendo con ciò la separazione dei poteri ed eliminando la commistione tra magistratura e alta amministrazione.

Quesito 3

Volete voi che siano abrogati:

– il RD 30 gennaio 1941 n. 12 recante “Ordinamento giudiziario”, limitatamente al Capo X recante “Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.” e all’art. 210 recante “Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali”;

– il DLT 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, limitatamente all’art. 18 recante “Incarichi dirigenziali”, limitatamente: – al comma 1, limitatamente alle parole “i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative”; – al comma 2 limitatamente alle parole “ed i magistrati della giurisdizione ordinaria”; e all’art. 19 recante “Magistrati”;

– la Legge 24 marzo 1958, n. 195 recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 7 recante “Composizione della segreteria” limitatamente: – al comma 1 che recita “La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che lo dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento”; al comma 2 che recita “I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina sono posti fuori del ruolo organico della magistratura”.

– la Legge 12 agosto 1962, n. 1311 recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia” limitatamente all’art. 1 comma 2 che recita “I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell’ufficio, all’esercizio di funzioni amministrative presso l’Ispettorato generale ”;

– la Legge 27 aprile 1982, n. 186. Recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.” limitatamente all’art. 29 recante “Collocamento fuori ruolo.”

– il DPR 6 ottobre 1993 n. 418 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

– il DPR 27 luglio 1995, n. 388 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

– la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” limitatamente all’art. 1 limitatamente : – al comma 66 che recita: “66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.”; – al comma 67 che recita: “67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché’ all’Avvocatura dello Stato; b) durata dell’incarico; c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.”; – al comma 68 che recita: “68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.”; – al comma 69 che recita: “69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 70 che recita: “70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.”; – al comma 71 che recita: “71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 72 che recita: “72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 73 che recita: “73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e’ trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.”; – al comma 74 che recita: “74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso?

 

Contro l’abuso della custodia cautelare

Perché attualmente migliaia di cittadini vengono arrestati, e restano in carcere in attesa di processo per mesi, in condizioni incivili. Perché il carcere preventivo, cioé prima della sentenza di condanna, si applichi solo per reati gravi.

Spiegazione quesito

Lo strumento della custodia cautelare in carcere ha subìto una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare, a vera e propria forma anticipatoria della pena con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Con questo referendum si intende quindi limitare la possibilità di ricorrere al carcere prima di una sentenza definitiva.

Quesito 4      

Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, “Approvazione del Codice diProcedura Penale” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni?

 

Per l’abolizione dell’ergastolo

Perché vogliamo sia applicata la Costituzione. La detenzione deve avere, come finalità la rieducazione del condannato: è un principio di civiltà giuridica in clamorosa contraddizione con il carcere a vita e il “fine pena mai”.

Spiegazione quesito

Abolire il carcere a vita significa superare il concetto di pena come vendetta sociale. In molti Paesi europei, e non solo europei, l’ergastolo non è previsto neppure come ipotesi. Quello che deve essere chiaro, al di là delle opinioni politiche e personali, è che la nostra Costituzione afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. E  il ‘fine pena mai’ è incompatibile con questo principio costituzionale.

Quesito 5

Volete voi che sia abrogato il codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni limitatamente all’articolo 17, comma 1, n. 2 che recita “l’ergastolo;” e all’articolo 22?

 

Per la separazione delle carriere dei magistrati

Perché è un diritto del cittadino essere giudicato, come avviene in tutte le democrazie occidentali, da un “giudice terzo”, obiettivo e imparziale. Obiettività e imparzialità che si ottiene, come diceva Giovanni Falcone, solo separando le carriere del Pubblico Ministero e del Giudice.

Spiegazione quesito

Il modello processuale del Giusto Processo imposto dall’art. 111 della Costituzione e proprio di ogni democrazia liberale, non può realizzarsi senza un giudice “terzo”, ossia realmente equidistante tra il Pubblico Ministero e il difensore.

Quesito 6

Volete voi che siano abrogati:
– il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150″, limitatamente a: – articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; – articolo 13, comma 3, limitatamente alle parole: “all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo’ essere richiesto all’interessato, per non piu’ di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e’ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita’ allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere favorevole del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità’ il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita’. Per il passaggio delle funzioni giudicanti di legittimita’ alle funzioni requirenti di legittimita’, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”;

– articolo 13, commi 4 che recita “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto di mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamenti di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo’ realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; comma 5 che recita “5.Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianita’ di servizio e’ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita’ periodiche.”; comma 6 che recita “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita’ di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonche’ limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita’ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”;

– il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento giudiziario”, e successive modificazioni, limitatamente a: articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”?”